Il Segretario Generale scrive all'On.le Natale D'Amico sulle Agenzie 

On. Sig. Sottosegretario, l'Organizzazione Sindacale che ho l'onore di rappresentare ha preso visione degli Statuti provvisori delle Agenzie Fiscali, predisposti in base al decreto legislativo 300/99; l'esame dei provvedimenti in questione conduce il Sindacato a formulare le osservazioni qui di seguito enumerate. 1) Volendo entrare in una logica aziendalistica si evidenzia una mancanza di strumenti di funzionalità avendo articolato tutto il provvedimento su principi di potere verticistico. Non si tiene conto, inoltre, che l'attività fiscale, avendo una decisiva incidenza non solo sul sistema economico-finanziario ma anche su una parte essenziale del rapporto Cittadino-Stato presuppone la precisa indicazione di strumenti di garanzia ed imparzialità dell'operare degli Enti. Giova, infatti, ricordare il rilievo costituzionale che l'attività tributaria detiene in virtù degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione italiana. In tale ottica, sebbene vi sia un esplicito articolo nel decreto 300, precisamente il 71, che richiama la necessità di assicurare l'imparzialità e l'indipendenza dei funzionari fiscali, nessuna precisa formulazione è indicata nell'articolato, predisposto in bozza, che possa realmente definire lo status dei dipendenti medesimi a garanzia del cittadino. 2) Quale ulteriore sviluppo del contenuto del punto precedente si osserva che, sempre al fine di predisporre a favore del cittadino strumenti di garanzia di alta professionalità nell'esercizio della materia fiscale, già negli Statuti deve essere assicurato il riconoscimento delle peculiarità professionali degli addetti al fisco sia attraverso l'individuazione di figure professionali particolari (quali ad esempio: gli accertatori ed esperti in bilancio, difensori fiscali ed esperti nel contenzioso, esperti in estimo, topografi, chimici e merceologi, ingegneri) sia attraverso un preciso riconoscimento giuridico ed economico delle capacità professionali. 3) Non si condivide, inoltre, l'estensione data al potere dei direttori delle Agenzie, di nomina dei dirigenti responsabili delle strutture di vertice né si accetta che resti indeterminato il sistema di nomina di tutti gli altri dirigenti consentendo, magari, che ogni singola struttura di vertice (centrale o periferica) possa adottare in proposito propri autonomi criteri. In proposito, la Dirstat-Finanze ritiene indispensabile la statuizione che il reclutamento dei dirigenti deve avvenire secondo predeterminati criteri di trasparenza ed imparzialità. Nella sede statutaria, a giudizio della Dirstat-Finanze, si deve ricostruire il rapporto organico direttivi-dirigenti interrotto dalla legge 312/80, già prevedendo l'istituzione di un'area della vicedirigenza nella quale siano inseriti i funzionari dell'attuale "area C" muniti di determinate anzianità e di specifiche professionalità. Il quadro generale, inoltre, deve prevedere predeterminati percorsi di carriera incardinati sulla formazione professionale, agevolando le diverse, individuali, propensioni al progresso professionale ed alla mobilità.  In tale ottica la formazione del personale deve assumere, negli statuti, un ruolo basilare. 4) Negli statuti debbono essere previsti, sempre a giudizio della Dirstat-Finanze, adeguati strumenti di misurazione delle attività dirigenziali affidati ad un organo imparziale e terzo rispetto alle Agenzie così come è già prevede il CCNL dei dirigenti con la partecipazione dei medesimi ai processi valutativi. 5) Non si accetta, inoltre, la formulazione dell'articolo 16 (personale e relazioni sindacali) in quanto le Organizzazioni Sindacali non possono assumere la veste di soggetti passivi di notifica di provvedimenti autoritativi ma parti contrattuali degli iter di formazioni degli stessi. 6) La Dirstat-Finanze, infine, non può esimersi dal richiedere, con forza, l'inserimento negli articolati dei singoli Statuti della perequazione economica in tutti i settori fiscali (Ministero e Agenzie). In un'ottica aziendalistica è, infatti, inconcepibile (a meno che non si accettino le regole del mercato) che strutture identiche remunerino differentemente i medesimi fattori produttivi. Alla presente nota mi pregio allegare un primo gruppo di proposte correttive con riserva di modificazioni ed integrazioni richiedendo, nel frattempo, di poter discutere con la S.V.O. le particolari materie qui trattate.  Cordiali saluti. Roma, 7 marzo 2000.  Giancarlo Barra  -   

MODIFICATI GLI STATUTI DELLE AGENZIE FISCALI CONFORMEMENTE A QUANTO PROPOSTO DALLA DIRSTAT FINANZE

Ci è pervenuto il testo ufficiale degli Statuti delle Agenzie Fiscali; da un primo esame, possiamo rilevare che sono stati accolti alcuni nostri emendamenti in merito a taluni importanti punti dei provvedimenti. Ci riferiamo, in particolare, all'art. 6 (attribuzioni del direttore) per il quale avevamo proposto che, in relazione alle nomine dei dirigenti delle strutture centrali e periferiche, fosse esplicitato uno stretto collegamento a principi di pubblicità e di trasparenza, sotto la regolamentazione della legge e della contrattazione collettiva. Ciò, contrariamente a quanto stabilito nella prima formulazione ove si attribuiva al direttore dell'agenzia un potere unilaterale di nomina. Altra rilevante modifica da noi proposta è quella relativa all'art. 16 (personale e relazioni sindacali) che prima prevedeva un assetto di relazioni tali da collocare i sindacati nel ruolo di soggetti passivi di notifica delle scelte delle agenzie, nel mentre, nell'attuale formulazione vengono recuperati alla contrattazione gli istituti incidenti sul rapporto di lavoro. Nel contempo dobbiamo rilevare che non è stato ancora emanato il regolamento previsto dall'art. 71,comma 2, dal decreto legislativo 300/79, da emanare entro il mese di marzo 2000. Per il resto richiediamo ancora per tutto il personale perequazione retributiva e carriere.

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