Del 31 gennaio 2006

 

Pubblichiamo i nostri emendamenti al D.L. 4/2006, presentati dai parlamentari indicati in calce agli atti. Si tratta d’iniziative tendenti a sancire l’attualità della vicedirigenza e, nel contempo, a fare in modo che entità, come le Università e le Agenzie Fiscali, provvedano a stanziare appositi fondi nei propri bilanci per finanziare il suddetto istituto. DIRPUBBLICA chiede di essere seguita nel percorso intrapreso, evitando di assecondare lusinghe di altri sindacati, come quelle di inviare lettere o petizioni di vario tipo, destinate al fallimento e compromettenti il successo delle iniziative CONFEDIR DIRPUBBLICA. A tal fine s’invita a confrontare i testi legislativi, qui riprodotti, con quanto già comunicato con le NEWS n. 1/2006 e la MEZZA PAGINA del 29/01/2006.

 

Dopo l' articolo 16, aggiungere il seguente:

      Art. 16-bis. - 1. Al fine di consentire la corretta attuazione dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

      «2-ter. I vicedirigenti di cui all'articolo 17-bis costituiscono un'area contrattuale autonoma relativamente a ciascuna area contrattuale; in attesa che l'ARAN individui le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43, ed in deroga allo stesso articolo, alla contrattazione collettiva sono ammesse le confederazioni sindacali alle quali, in almeno 2 aree contrattuali, siano affiliate organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43, comma 1».
16. 01.    Fragalà.

 

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

      Art. 16-bis. - (Vicedirigenza). - 1. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si avvalgono delle risorse finanziarie proprie, utilizzando a tal fine le entrate di loro competenza previste dall'articolo 70 dello stesso decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; per i medesimi fini, le amministrazioni autonome dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei ministri, gli enti pubblici non economici e le università si avvalgono di risorse proprie derivanti dalle attività di consulenza, collaborazione professionale, controllo, ispezione, nonché dei risparmi di gestione.
      2. Le risorse individuate nel comma 1 alimentano uno specifico fondo destinato al personale vicedirigente, per un ammontare massimo annuo equivalente al 5 per cento del monte salari del personale destinatario del fondo.
16. 050.    Migliori.

      Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

      Art. 16-bis. - (Attuazione dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165). - 1. Al fine di consentire l'applicazione dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 7, comma 3, della legge 15 luglio 2002, n. 145, le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, all'articolo 40 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, dopo il comma 2-bis, introdotto ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del presente decreto-legge, è aggiunto il seguente:

      «2-ter. I vicedirigenti di cui all'articolo 17-bis costituiscono un'area contrattuale autonoma relativamente a ciascuna area contrattuale, in attesa che l'ARAN individui le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43; in deroga allo stesso articolo, alla contrattazione collettiva sono ammesse le confederazioni sindacali alle quali, in almeno due aree contrattuali, siano affiliate organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43, comma 1».
16. 051.    Migliori.