del 1 dicembre 2005

 

La vicedirigenza e l’ordinamento della P.A. -

È necessario soffermarsi sul significato intrinseco del nuovo istituto introdotto, molto timidamente, dal legislatore con la legge 15 luglio 2002, n. 145 (articolo 7, comma 3) e recentemente modificato, nel senso voluto da questo sindacato, dall'art. 14-octies del decreto legge L. 30 giugno 2005, n. 115, costituendola come area separata di contrattazione. È interesse di CONFEDIR/DIRPUBBLICA dare la spiegazione, la più esauriente possibile, sulle ragioni della genesi del concetto di vicedirigenza e sulle motivazioni di una richiesta tanto forte che è riuscita a vincere (fino a questo momento) la timidezza del legislatore e la contrarietà di alcune parti sociali. Il concetto di vidirigenza nasce, in casa “Dirstat-Finanze” (ora DIRPUBBLICA) a metà degli anni ’80 quando il “diritto alla carriera” era già un bene perduto e quando, appunto, la “carriera direttiva, dal consigliere all’ispettore generale” era già stata spezzata in due monconi. Da questo momento e in tali condizioni viene concepita la vicedirigenza! E su questa idea, la “Dirstat-Finanze” (ora DIRPUBBLICA) ha mantenuta salda la propria posizione sostenendo che si dovevano riaprire le carriere per tutto il Personale e ripristinare una connessione fra funzionari e dirigenti. Poi sopravvennero la privatizzazione e lo spoyls-system e a quelle primarie esigenze se ne aggiunse un’altra: rendere autonoma e autorevole la dirigenza. Per questo si pensò alla costituzione di un organo di autogoverno, di cui il “Comitato dei Garanti” ex articolo 22 del decreto legislativo 165/2001 non ne costituisce neppure la brutta copia. Su queste basi CONFEDIR/DIRPUBBLICA fonda oggi la sua concezione di vicedirigenza i cui elementi sono riscontrabili, sebbene in embrione, nell’attuale impianto legislativo. Bisogna, quindi, fare chiarezza su questo modello sindacale, stabilendo subito cosa non è, né deve mai essere la vicedirigenza. Da quanto già affermato, quindi, non stiamo parlando di un premio di consolazione per un insieme di funzionari anziani e/o di grado elevato che non hanno vinto un concorso per la dirigenza o non hanno avuto modo di parteciparvi; neppure si può sostenere che si tratti di una contromisura “ad hoc” ai pasticci creati dai “corsi di riqualificazione”; né è una nuova versione di ruolo ad esaurimento. Nella formulazione legislativa queste componenti negative sono esorcizzate da quella dose infinitesimale ma esistente, di dinamicità, contenuta nella frase: “…in sede di prima applicazione…”, di cui al primo comma dell’articolo 17/bis del d.lgs 165/2001. È un piccolo germe in attesa di crescita.

 

La “dinamicità” è, infatti, il fattore qualificante della vicedirigenza, ciò che deve essere osservato e messo in luce, perché è l’unico elemento capace di rimettere in moto l’apparato pubblico. Tanto siamo convinti di questo da sostenere che una vicedirigenza non dinamica è da respingere in quanto inutile, anzi dannosa. Ed infatti, “Dirstat-Finanze” (ora DIRPUBBLICA), già dal 1996 aveva sostituito la denominazione di “vicedirigenza” con quella di “predirigenza” (vedi ITALIA OGGI del 26/10/1996, pagina 34) maggiormente consona alla propria idea di riforma dinamica di tutto l’ordinamento del Personale pubblico. Del resto, una vicedirigenza intesa come “Area D, oppure E o F” sarebbe l’ennesima e inaccettabile beffa che il sistema privatocratico è capace di generare. Quindi, dicendola al contrario, il dinamismo vicedirigenziale (o meglio, predirigenziale) è l’antitesi ai guasti della privatizzazione, è una ripubblicizzazione “in nuce” del rapporto di lavoro. Un qualcosa, quindi, di estremamente necessario perché la privatizzazione del rapporto di lavoro, così come prodotta dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha dimostrato la propria incapacità a rendere moralmente soddisfacente il rapporto di lavoro pubblico e come immediata conseguenza a raggiungere la “efficienza” (meglio: “il Buon Andamento”) delle strutture! Come non si può essere più chiari quando questo sistema ha sostituito le carriere (che nessuno mai aveva dichiarato incostituzionali) con le riqualificazioni[1] brutte nel nome e incostituzionali due volte[2]; i concorsi agli incarichi di fatto (siano essi interni, siano essi esterni); l’autorevolezza dei vertici amministrativi alla soggezione politica di tutta la dirigenza. Ma il prodotto più inquietante è senza dubbio quello che da ultimo ha visto la luce: l’incertezza della giurisdizione! Oggi un cittadino italiano che lavora nella pubblica amministrazione non ha la certezza (per numerose questioni) su quale sia il suo giudice naturale (Quello civile? Quello amministrativo?) con la conseguenza di vedersi sottratta una tutela garantita dalla Costituzione e, possiamo ben dire, irrinunciabile da un elementare punto di vista etico. Altro che imparzialità! Altro che serenità nell’esercizio di pubbliche funzioni! In altre parole la privatizzazione del pubblico impiego anticipa ed esplora un cammino di revisione forzata della Costituzione che, per ben altro, sta riducendo (vedi la riforma del Titolo V, vedi la cosiddetta “devolution” in atto) la nostra Carta fondamentale ad un qualcosa di molto meno dello Statuto albertino. Ecco, quindi, in quale contesto si pone oggi la vicedirigenza.

 

Ma c’è un altra componente che gioca un ruolo fondamentale nel funzionamento della “trappola del pubblico impiego”, cui la vicedirigenza costituisce un elemento di contrasto; questa componente è l’oligarchia sindacale. Non a caso, è proprio l’oligarchia sindacale (avendo avvertito il pericolo della controriforma) ad essere ostile e minacciosa nei confronti della vicedirigenza. Il decreto legislativo 29/93 ha costruito, infatti, attorno alle centrali sindacali di grandi dimensioni, uno steccato che le rende inattaccabili dalla concorrenza assicurando alla controparte pubblica, un interlocutore stabile e sedato (da una buona remunerazione in termini di distacchi e permessi sindacali retribuiti, di gestione di patronati e caf) ma anche padrone del campo nelle contrattazioni decentrate. Risparmiando all’uditorio tutti gli innumerevoli passaggi normativi e contrattuali ci limitiamo a descrivere solo alcuni degli aspetti che rendono l’ordinamento sindacale italiano nel settore pubblico un qualcosa molto simile al “paese dei balocchi” di collodiana memoria. Basti dire che, in barba agli articoli 39 e 40 della Costituzione, ed allo stesso Statuto dei Lavoratori, ad un’organizzazione sindacale nascente e/o non rientrante nei parametri (su misura) della cosiddetta “maggiore rappresentatività” non le è riconosciuta alcuna libertà fondamentale (rispetto alle crapule dei sindacati maggiormente rappresentativi); NO, infatti, al diritto di affissione nei luoghi di lavoro; NO al diritto di assemblea; NO ai permessi sindacali non retribuiti (quelli pagati, cioè, con le proprie risorse); NO, dunque, al diritto di esistere. Ma prima o poi nel “paese dei balocchi” maturano orecchie e code di ciuco.

 

Ed è quanto sta accadendo nel Paese dove l’economia privata, non assistita da una Pubblica Amministrazione forte, imparziale e autorevole, è abbandonata al vortice senza freno del profitto, con catastrofiche conseguenze. Amiamo dire che il “caso Parmalat” (e così gli altri casi similari) è assenza di P.A. - E da questo punto in poi si può incontrare un filone tematico veramente troppo distante dal concetto di vicedirigenza, con il rischio di uscire davvero fuori tema. Qui ci basta esprimere un pensiero: la P.A. disegnata dalla Costituzione Italiana è la componente etica dello Stato.

 

Conclusioni. In questo contesto la vicedirigenza costituisce l’inizio di una controriforma, intesa proprio come un fenomeno che vede, a monte, un’eresia (quella sfrenata della privatizzazione). Intendiamo, dunque, una Vicedirigenza come legittima speranza di carriera (improbabile quanto si vuole, ma possibile), come emblema di un ordinamento forte (predisposto a tutela del pubblico impiego e non a suo danno), come grembo materno di una dirigenza competente e giusta (non più un braccio del potere politico). E se avverrà mai questo grande sommovimento anche la partecipazione ai sindacati sarà ricondotta in un contesto democratico e civile ove alle minoranze sarà dato modo di esprimersi e progredire.

 

Appendice. Lo strano caso delle Agenzie Fiscali. Esso s’inserisce fra le tante situazioni anomale presenti nelle pubbliche amministrazioni italiane. Le Agenzie fiscali hanno già espresso un rifiuto all’applicazione della vicedirigenza, citiamo la circolare n. 10 del 4 maggio 2005, dell’Agenzia del Territorio e le numerose mancate conciliazioni verificatesi in altrettanti Uffici Provinciali del Lavoro. Il Dipartimento della Funzione pubblica, però, con la nota 18521/85/1.2.3 del 13 maggio 2005 aveva chiesto alle Agenzie del Territorio, delle Dogane e delle Entrate di effettuare il “censimento” dei propri vicedirigenti, entro una data fissa: il  3 giugno 2005. Ad oggi, ci risulta che solo l’Agenzia delle Entrate non ha dato esito a detta richiesta. In essa, infatti, più che nelle altre agenzie, si manifesta il fenomeno degli incarichi dirigenziali “extra ordinem”, assegnati addirittura contro le regole del proprio statuto. Si tratta di oltre 400 posizioni attribuite a non dirigenti, contro circa i 200 casi dell’Agenzia delle Dogane e i meno di 100 dell’Agenzia del Territorio. Questa situazione, che mostra la mancanza di volontà d’instaurare procedure concorsuali legittime (e inattaccabili dai ricorsi giurisdizionali) per il reclutamento dei dirigenti, è pericolosissima, soprattutto in termini d’imparzialità dell’azione tributaria. A fronte di ciò, il Personale dell’Agenzia delle Entrate ha risposto con un ricorso collettivo al TAR LAZIO di 151 dirigenti e funzionari di tutte le regioni (dalla Valle d’Aosta alla Sicilia), attraverso quella che è stata definita “l’azione dei 150” mossa non da una ragione economica (nulla deriverà, in termini retributivi, ai ricorrenti da una loro eventuale vittoria), bensì da una motivazione etica. Oggi, 151 elettori italiani attendono, dal Ministro della Funzione Pubblica una risposta politica alla loro azione, anche se essa riveste la forma del ricorso giurisdizionale. La vicedirigenza nelle Agenzie Fiscale, fra le quali includere nuovamente l’Agenzia del Demanio, è la soluzione a questo “strano caso” che deve essere risolto unitamente a tutte le altre realtà diverse dai “ministeri”: Università, Enti di ricerca, altri Enti nazionali di cui all’articolo 70 del d.lgs 175/2001.

 

Roma, 1 dicembre 2005.

 

Giancarlo Barra - Segretario Generale DIRPUBBLICA

 

 



[1] Riqualificazione è come rieducazione, riformazione, riconversione, riabilitazione e di tutto ciò che possa far pensare a qualcuno che è incapace e/o moralmente deviato che deve recuperarsi.

[2] Sentenze della Corte Costituzionale n. 1/1999 e n. 194/2002.