
del 1 dicembre 2005
La
vicedirigenza e l’ordinamento della P.A. -
È necessario soffermarsi sul significato intrinseco del
nuovo istituto introdotto, molto timidamente, dal legislatore con la
legge 15 luglio 2002, n. 145
(articolo 7, comma 3) e recentemente modificato, nel senso voluto da questo
sindacato, dall'art. 14-octies del decreto legge L. 30 giugno 2005, n. 115, costituendola come
area separata di contrattazione. È interesse di CONFEDIR/DIRPUBBLICA dare la spiegazione, la più esauriente
possibile, sulle ragioni della genesi del concetto di vicedirigenza e sulle
motivazioni di una richiesta tanto forte che è riuscita a vincere (fino a questo momento) la timidezza del
legislatore e la contrarietà di alcune parti
sociali. Il concetto di vidirigenza nasce, in casa “Dirstat-Finanze” (ora DIRPUBBLICA) a metà degli anni ’80 quando il “diritto alla carriera” era già un bene
perduto e quando, appunto, la “carriera
direttiva, dal consigliere all’ispettore generale” era già stata spezzata in
due monconi. Da questo momento e in tali condizioni viene concepita la
vicedirigenza! E su questa idea, la “Dirstat-Finanze” (ora DIRPUBBLICA) ha mantenuta salda la propria posizione
sostenendo che si dovevano riaprire le carriere per tutto il Personale e
ripristinare una connessione fra funzionari e dirigenti. Poi sopravvennero la
privatizzazione e lo spoyls-system e a quelle primarie esigenze se ne
aggiunse un’altra: rendere autonoma e autorevole la
dirigenza. Per questo si pensò alla costituzione di un organo di
autogoverno, di cui il “Comitato dei
Garanti” ex articolo 22 del decreto legislativo 165/2001 non ne costituisce
neppure la brutta copia. Su queste basi CONFEDIR/DIRPUBBLICA fonda oggi la sua concezione di vicedirigenza i cui elementi
sono riscontrabili, sebbene in embrione, nell’attuale impianto legislativo.
Bisogna, quindi, fare chiarezza su questo modello sindacale, stabilendo subito
cosa non è, né deve mai essere la vicedirigenza. Da quanto già affermato,
quindi, non stiamo parlando di un premio di consolazione per un insieme di
funzionari anziani e/o di grado elevato che non hanno vinto un concorso per la
dirigenza o non hanno avuto modo di parteciparvi; neppure si può sostenere che
si tratti di una contromisura “ad
hoc” ai pasticci creati dai “corsi di
riqualificazione”; né è una nuova versione di ruolo ad esaurimento. Nella
formulazione legislativa queste componenti negative sono esorcizzate da quella
dose infinitesimale ma esistente, di dinamicità, contenuta nella frase: “…in sede di prima applicazione…”, di
cui al primo comma dell’articolo 17/bis del d.lgs 165/2001. È un piccolo germe
in attesa di crescita.
La “dinamicità” è, infatti, il
fattore qualificante della vicedirigenza, ciò che deve essere osservato e messo
in luce, perché è l’unico elemento capace di rimettere in moto l’apparato
pubblico. Tanto siamo convinti di questo da sostenere che una vicedirigenza non
dinamica è da respingere in quanto inutile, anzi dannosa. Ed infatti, “Dirstat-Finanze” (ora DIRPUBBLICA), già dal 1996 aveva sostituito la
denominazione di “vicedirigenza” con
quella di “predirigenza” (vedi ITALIA OGGI del
26/10/1996, pagina 34) maggiormente
consona alla propria idea di riforma dinamica di tutto l’ordinamento del
Personale pubblico. Del resto, una vicedirigenza intesa come “Area D, oppure E o F” sarebbe
l’ennesima e inaccettabile beffa che il sistema privatocratico è capace di generare.
Quindi, dicendola al contrario, il dinamismo vicedirigenziale (o meglio,
predirigenziale) è l’antitesi ai guasti della privatizzazione, è una
ripubblicizzazione “in nuce” del
rapporto di lavoro. Un qualcosa, quindi, di estremamente necessario perché la privatizzazione del rapporto di
lavoro, così come prodotta dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
ha dimostrato la propria incapacità a
rendere moralmente soddisfacente il rapporto di lavoro pubblico e come immediata
conseguenza a raggiungere la “efficienza” (meglio: “il Buon
Andamento”) delle strutture! Come non si può essere più chiari quando questo
sistema ha sostituito le carriere (che nessuno mai aveva dichiarato
incostituzionali) con le riqualificazioni brutte nel nome e incostituzionali due volte; i concorsi agli incarichi di fatto (siano essi interni,
siano essi esterni); l’autorevolezza dei vertici amministrativi alla
soggezione politica di tutta la
dirigenza. Ma il prodotto più inquietante è senza dubbio quello che da ultimo ha
visto la luce: l’incertezza della
giurisdizione! Oggi un cittadino
italiano che lavora nella pubblica amministrazione non ha la certezza (per
numerose questioni) su quale sia il suo giudice naturale (Quello civile? Quello
amministrativo?) con la conseguenza di vedersi sottratta una tutela garantita
dalla Costituzione e, possiamo ben dire, irrinunciabile da un elementare punto
di vista etico. Altro che imparzialità! Altro che serenità nell’esercizio di
pubbliche funzioni! In altre parole la privatizzazione del pubblico impiego
anticipa ed esplora un cammino di revisione forzata della Costituzione che, per
ben altro, sta riducendo (vedi la riforma del Titolo V, vedi la cosiddetta “devolution” in atto) la nostra Carta
fondamentale ad un qualcosa di molto meno dello Statuto albertino. Ecco, quindi,
in quale contesto si pone oggi la
vicedirigenza.
Ma c’è un altra
componente che gioca un ruolo fondamentale nel funzionamento della “trappola del pubblico impiego”, cui la
vicedirigenza costituisce un elemento di contrasto; questa componente è l’oligarchia sindacale. Non a caso, è
proprio l’oligarchia sindacale (avendo avvertito il pericolo della
controriforma) ad essere ostile e minacciosa nei confronti della vicedirigenza.
Il decreto legislativo 29/93 ha costruito, infatti, attorno alle centrali
sindacali di grandi dimensioni, uno steccato che le rende inattaccabili dalla
concorrenza assicurando alla controparte pubblica, un interlocutore stabile e
sedato (da una buona remunerazione in termini di distacchi e permessi sindacali
retribuiti, di gestione di patronati e caf) ma anche padrone del campo nelle
contrattazioni decentrate. Risparmiando all’uditorio tutti gli innumerevoli
passaggi normativi e contrattuali ci
limitiamo a descrivere solo alcuni degli aspetti che rendono l’ordinamento
sindacale italiano nel settore pubblico un qualcosa molto simile al “paese dei balocchi” di collodiana
memoria. Basti dire che, in barba agli articoli 39 e 40 della Costituzione, ed
allo stesso Statuto dei Lavoratori, ad un’organizzazione sindacale nascente e/o
non rientrante nei parametri (su misura) della cosiddetta “maggiore rappresentatività” non le è riconosciuta
alcuna libertà fondamentale (rispetto alle crapule dei sindacati
maggiormente rappresentativi); NO, infatti, al diritto di
affissione nei luoghi di lavoro; NO
al diritto di assemblea; NO ai
permessi sindacali non retribuiti (quelli pagati, cioè, con le proprie
risorse); NO, dunque, al diritto di
esistere. Ma prima o poi nel “paese dei
balocchi” maturano orecchie e code di ciuco.
Ed è quanto sta
accadendo nel Paese dove l’economia privata, non assistita da una Pubblica
Amministrazione forte, imparziale e autorevole, è abbandonata al vortice senza
freno del profitto, con catastrofiche conseguenze. Amiamo dire che il “caso Parmalat” (e così gli altri casi
similari) è assenza di P.A. - E da
questo punto in poi si può incontrare un filone tematico veramente troppo
distante dal concetto di vicedirigenza, con il rischio di uscire davvero fuori
tema. Qui ci basta esprimere un pensiero: la P.A. disegnata dalla Costituzione
Italiana è la componente etica dello Stato.
Conclusioni.
In questo contesto la vicedirigenza costituisce l’inizio di una controriforma,
intesa proprio come un fenomeno che vede, a monte, un’eresia (quella sfrenata
della privatizzazione). Intendiamo, dunque, una Vicedirigenza come legittima speranza
di carriera (improbabile quanto si vuole, ma possibile), come emblema di un
ordinamento forte (predisposto a tutela del pubblico impiego e non a suo danno),
come grembo materno di una dirigenza competente e giusta (non più un braccio del
potere politico). E se avverrà mai questo grande sommovimento anche la
partecipazione ai sindacati sarà ricondotta in un contesto democratico e civile
ove alle minoranze sarà dato modo di
esprimersi e progredire.
Appendice. Lo strano caso delle Agenzie
Fiscali. Esso s’inserisce fra le tante situazioni anomale presenti nelle
pubbliche amministrazioni italiane. Le Agenzie fiscali hanno già espresso un
rifiuto all’applicazione della vicedirigenza, citiamo la circolare n. 10 del 4
maggio 2005, dell’Agenzia del
Territorio e le numerose mancate conciliazioni verificatesi in altrettanti
Uffici Provinciali del Lavoro. Il Dipartimento della Funzione pubblica, però,
con la nota 18521/85/1.2.3 del 13 maggio 2005 aveva chiesto alle Agenzie del Territorio,
delle Dogane e delle Entrate di effettuare il “censimento” dei propri vicedirigenti,
entro una data fissa: il 3 giugno 2005. Ad oggi, ci risulta che solo l’Agenzia delle Entrate non
ha dato esito a detta richiesta. In essa, infatti, più che nelle altre agenzie,
si manifesta il fenomeno degli incarichi dirigenziali “extra ordinem”, assegnati addirittura
contro le regole del proprio statuto. Si tratta di oltre 400 posizioni
attribuite a non dirigenti, contro circa i 200 casi dell’Agenzia delle Dogane e
i meno di 100 dell’Agenzia del Territorio. Questa situazione, che mostra la
mancanza di volontà d’instaurare procedure concorsuali legittime (e
inattaccabili dai ricorsi giurisdizionali) per il reclutamento dei dirigenti, è
pericolosissima, soprattutto in termini d’imparzialità dell’azione tributaria. A
fronte di ciò, il Personale dell’Agenzia delle Entrate ha risposto con un
ricorso collettivo al TAR LAZIO di 151 dirigenti e funzionari di tutte le
regioni (dalla Valle d’Aosta alla Sicilia), attraverso quella che è stata
definita “l’azione dei 150” mossa non
da una ragione economica (nulla deriverà, in termini retributivi, ai ricorrenti
da una loro eventuale vittoria), bensì da una motivazione etica.
Oggi, 151 elettori italiani
attendono, dal Ministro della Funzione Pubblica una risposta politica alla loro
azione, anche se essa riveste la forma del ricorso giurisdizionale. La
vicedirigenza nelle Agenzie Fiscale, fra le quali includere nuovamente l’Agenzia
del Demanio, è la soluzione a questo “strano caso” che deve essere risolto
unitamente a tutte le altre realtà diverse dai “ministeri”: Università, Enti di
ricerca, altri Enti nazionali di cui all’articolo 70 del d.lgs
175/2001.
Roma, 1 dicembre 2005.
Giancarlo Barra - Segretario
Generale DIRPUBBLICA