Al signor Ministro della Funzione Pubblica
Al signor Sottosegretario di Stato on.le Luigi Vitali
Ministero Giustizia
Al signor Vice Capo Dipartimento Organizzazione Giudiziara
Al Direttore Generale del Personale Organizzazione Giudiziaria
Confederazione CONFEDIR
All’attenzione del SegretarioGenerale
Roma 17 Ottobre 2005
OGGETTO: Concorso per dirigenti del Ministero della Giustizia bandito con P. D.G. del 13/6/1997 la cui graduatoria di merito è stata approvata con Provvedimento del Direttore Generale del 23/7/2000 : n. 148 idonei.
Com’è noto, il concorso in oggetto ha determinato n. 148 idonei che hanno titolo ad essere inquadrati nella qualifica di dirigente, in presenza di posti vacanti in organico. Tale iniziativa è stata assunta dal Ministero della Giustizia solo tardivamente e in modo parziale.
In estrema sintesi la problematica che si segnala è la seguente.
L’art. 24 della legge 19.1.2001 n. 4 aveva previsto:
“1-bis. L'amministrazione giudiziaria provvede alla copertura della metà dei posti vacanti nella carriera dirigenziale attingendo alle graduatorie di merito dei concorsi precedentemente banditi dalla medesima amministrazione, fermo restando il termine di validità previsto dagli articoli 39, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e 20, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.”
La copertura finanziaria, in merito alle assunzioni per scorrimento di graduatoria, è stata assicurata dall’art. 25 della stessa legge: “1. All'onere derivante dall'attuazione … valutato in lire 1.720 milioni per l'anno 2000, in lire 15.760 milioni per l'anno 2001, in lire 40.000 milioni per l'anno 2002 e in lire 33.026 milioni a decorrere dall'anno 2003, si provvede….”.
La ratio della norma, nell’ottica di una maggiore efficacia ed efficienza dell’Am-ministrazione, era quella di consentire al Ministero della Giustizia di porre urgente rimedio alle gravi disfunzioni, derivanti all’organizzazione giudiziaria dalla vacanza di circa il 40% dei posti di funzione dirigenziale, attraverso l’assunzione di dirigenti amministrativi che avevano già superato una procedura selettiva risultando idonei.
In ottemperanza all’obbligo (“provvede”) imposto dalla legge 4/2001 alla copertura del 50% dei posti “vacanti”, il Ministero della Giustizia è tenuto alla completa utilizzazione della graduatoria di merito del concorso a n. 23 posti di dirigente bandito con P.D.G. 13.6.1997 e, quindi, all’assunzione di tutti i n. 148 candidati dichiarati idonei.
La Direzione Generale del personale del dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria ha invece ritenuto utilizzabili non i posti vacanti ma quelli disponibili alla data del 2001: tesi sconfessata da numerosissime sentenze.
Allo stato attuale sono stati assunti n. 133 idonei (su complessivi 148) di cui:
· n. 23 vincitori
· n. 59 idonei ai sensi della L. n. 4/2001 (calcolati in base ai posti disponibili come determinati dall’Amministrazione)
· n. 23 idonei in seguito alle sentenze di merito dei Giudici del Lavoro (conseguenti al riconoscimento che l’Amministrazione della Giustizia non poteva detrarre posti dal conteggio complessivo dei posti vacanti nella carriera dirigenziale) che, peraltro, il Ministero della Giustizia ha fatto divenire definitive rinunciando alle impugnazioni
· n. 28 idonei, in via provvisoria a seguito di provvedimenti cautelari ed a sentenze di merito dei Giudici del Lavoro (conseguenti al riconoscimento che la norma speciale di assunzione di cui alla L. 4/2001 era dinamica ovvero produceva effetti nell’arco della propria vigenza di due anni in relazione alla grave entità di posti vacanti nella carriera dirigenziale del Ministero della Giustizia).
Pertanto, dei complessivi n. 148 idonei in graduatoria, rimangono n.15 idonei non ancora assunti su una disponibilità di ben 114 posti vacanti.
Per arrivare all’assunzione anche dell’ultimo sparuto numero di idonei basterebbe seguire l’orientamento fatto proprio dal Tribunale di Brindisi con la sentenza 9/11/2005 depositata il 28/1/2005 che di seguito si riassume.
Dagli iniziali 164 posti da dirigenti, complessivamente disponibili già nel 2001, vanno detratti i 59 posti coperti dagli idonei assunti dalla data del 19/1/2001 e si arriva così a n. 105 posti ancora vacanti. A questo ultimo risultato vanno aggiunte le 25 ulteriori vacanze createsi nel periodo dal 19/1/2001 al 20/7/2002 (periodo di efficacia biennale della graduatoria) per un totale complessivo di n. 130 posti vacanti . Il numero dei posti vacanti così determinato, ai sensi della legge 19/1/2001 n. 4, deve essere diviso per due al fine di identificare il numero complessivo di quelli da destinare alle assunzioni per scorrimento della graduatoria di concorso. Fatta questa semplice operazione il numero dei posti disponibili è fissato nel numero di 65 misura largamente sufficiente per la soluzione del problema che questo Sindacato vuole risolvere.
Benchè l’art. 24 della legge 19 gennaio 2001 n. 4 preveda, espressamente e senza margini di dubbio, che la norma assuntiva abbia validità e, quindi, sia produttiva di effetti per due anni (per cui lo scorrimento della graduatoria del concorso per dirigente avrebbe dovuto aver luogo nel termine suddetto), il Sig. Direttore Generale del Personale e della Formazione del Ministero della Giustizia ritiene la sua applicazione statica, ovvero fissata alla data della sua entrata in vigore (il 20/1/2001) anche se la norma non lo preveda né espressamente né implicitamente.
La necessità di risolvere la questione è stata ribadita in numerose interrogazioni parlamentari: si cita per tutte l’ultima del 27 luglio 2004 in cui tra l’altro si richiamava l’ordine del giorno A.C. 4489 del 17/12/2003 (presentato dall’Onorevole Michele Saponara) con il quale, nel confermare l’applicazione e lo scorrimento della graduatoria della norma assuntiva nei due anni di efficacia della stessa, si impegnava il Governo a ripristinare una situazione di equità tra i candidati in conformità ai principi di efficacia, efficienza ed economia nella gestione pubblica dell’organizzazione della Giustizia. Pur in presenza di chiaro e preciso impegno del Governo, il Direttore Generale del personale si oppone, ancora una volta, ad ogni possibile soluzione basando il proprio dissenso sul falso problema della grave riduzione dei posti disponibili per i futuri concorsi, chiaramente smentito dal numero delle vacanze residue pur in presenza dell’assunzione di tutti gli idonei.
Sulla questione della obbligatorietà della assunzione a seguito di sentenza esecutiva, il Dipartimento della Funzione pubblica aveva espresso parere positivo in data 30 ottobre 2002.
Con nota del 15 aprile 2005 il Direttore Generale del personale del dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia ha sospeso, da ultimo, l’assunzione dei colleghi Felice Gonnella e Paola Bracciale, destinatari di sentenze esecutive con le quali il Giudice del lavoro aveva dichiarato il diritto dei ricorrenti ad essere immessi nella qualifica di dirigente a decorrere con ogni effetto dal 21.1.2001, ed ha reiterato la richiesta di parere.
Nel luglio c.a., in assenza di risposta da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, il Ministero della Giustizia ha fatto ricorso all’istituto del silenzio/ assenso ma, trascorsi i previsti trenta giorni, non ha ancora adottato alcuna decisione.
Tutto quanto premesso si chiede di assumere tutte le iniziative necessarie a risolvere in modo definitivo l’intera vicenda nella direzione auspicata dai diretti interessati ed avallata dai tribunali e dallo stesso Dipartimento della Funzione Pubblica.
Dora Matarazzo
Responsabile Ministero Giustizia