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Del 4 Aprile 2005

Comunicato sulla questione degli incarichi dirigenziali ai funzionari non dirigenti

(le c.d. reggenze, che tali non sono !)

 

È a tutti noto che la Dirpubblica (già Dirstat-Finanze) ha da tempo intrapreso numerose iniziative non solo in campo sindacale ma anche in sede giurisdizionale finalizzate a garantire pubblicità e trasparenza nelle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza nonché di conferimento degli incarichi dirigenziali, ottenendo, in un caso, l’annullamento di una procedura selettiva per 300 posti di dirigente nell’Agenzia delle Entrate indetta in violazione dei principi di cui all’art. 28 del D.Lgs. n. 165/2001, e, nell’altro, l’indicazione di tutte le posizioni dirigenziali disponibili, quale presupposto essenziale per ottenere il conferimento, in condizioni di trasparenza, pubblicità ed imparzialità, di incarichi dirigenziali.

In quest’ottica, è stato proposto ricorso dinanzi al giudice del lavoro, tutt’ora pendente, avverso una procedura di interpello indetta dalla Direzione Regionale per la Campania per il conferimento di incarichi dirigenziali, facendosi valere l’omessa fissazione dei criteri di scelta dei soggetti ai quali gli incarichi in questione sarebbero stati conferiti, ciò che costituisce il presupposto imprescindibile per garantire trasparenza ed obiettività nella gestione del personale dirigenziale.

Non solo. La stessa Dirpubblica già Dirstat-Finanze è intervenuta in giudizio al fianco del personale dirigenziale estromesso dal conferimento d’incarichi dirigenziali o al quale gli incarichi sono stati revocati o non confermati in attuazione di pratiche di “spoils- system” attuato finanche nei confronti di dirigenti di seconda fascia.

Le azioni intraprese dall’organizzazione sindacale, pur riguardando il conferimento degli incarichi dirigenziali, non si sono rivolte solo ed esclusivamente nella tutela degli interessi del personale già in possesso della qualifica dirigenziale, essendosi la stessa attivata anche al fine di conseguire una tutela degli interessi professionali del personale non dirigente in vista di un accesso alle qualifiche apicali (è a tutti noto l’impegno profuso, anche sul piano politico, per l’introduzione delle norme sulla vicedirigenza).

Da ultimo, la Dirpubblica (già Dirstat-Finanze) ha intrapreso un contenzioso con l’Agenzia delle Entrate, dinanzi al giudice amministrativo, avente ad oggetto la legittimità dell’art. 24 del Regolamento d’amministrazione, il quale prevede che all’atto del proprio avvio nonché nei primi tre anni di funzionamento dell’Agenzia la stessa avrebbe potuto conferire incarichi dirigenziali, mediante la stipula di contratti di lavoro individuali a termine, con i propri funzionari non dirigenti, prevedendo l’attribuzione in favore dei medesimi funzionari dello stesso trattamento economico previsto per i dirigenti.

Tale ultima previsione, unitamente alla circostanza per cui i suddetti incarichi sono stati corrisposti per lungo periodo di tempo e, soprattutto, per la copertura di uffici di nuova istituzione, costituisce una precisa indicazione dell’avvio di un processo di “liberalizzazione” degli incarichi dirigenziali, per il conferimento dei quali, a quanto pare, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto di poter del tutto prescindere dal possesso della qualifica dirigenziale.

Come sempre avviene nella pubblica amministrazione, un simile processo di “liberalizzazione”, che costituisce un’autentica forzatura della vigente normativa sulla dirigenza pubblica, si è venuto stabilizzando mediante la proroga, di anno in anno, della vigenza dell’art. 24 del Regolamento di amministrazione.

La prima proroga al 31 dicembre 2004 è stata giustificata dall’Agenzia delle Entrate in considerazione della circostanza per cui l’espletamento del concorso pubblico non sarebbe stata resa possibile dal fatto che non era stato ancora emanato il regolamento di cui all’art. 28 del D.Lgs. n. 165/2001, che, per l’appunto, disciplina la materia dell’accesso alla dirigenza.

A seguito di istanza di accesso, l’Agenzia delle Entrate ha trasmesso una seconda delibera di proroga al 31 dicembre 2005 dell’art. 24 del Regolamento d’amministrazione adottata dal Comitato di Gestione, istituito a seguito delle puntuali censure proposte in sede di ricorso dalla Dirpubblica sulla legittimità della precedente delibera di proroga adottata dal Comitato Direttivo oramai decaduto dalle sue funzioni. Alcuni mesi dopo l’approvazione del regolamento di cui all’art. 28 del D.Lgs. n. 165/2001 (D.P.R. 24 settembre 2004, n. 272), è stata approvata la legge finanziaria per il 2005, la quale ha previsto immissioni in ruolo, a decorrere dall’anno 2006, di funzionari e dirigenti nel Ministero dell’Economia e delle Finanze e nelle Agenzie fiscali a seguito di uno “speciale concorso pubblico”, disciplinato con “decreto non regolamentare” del Ministro dell’Economia e delle Finanze anche in “deroga” alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 165 cit.

A questo punto, pare possibile prevedere non solo un’ulteriore proroga dell’art. 24 del Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate al 31 dicembre 2006 ma, soprattutto, sembra possibile immaginare che gli incarichi dirigenziali conferiti ai funzionari non dirigenti in base al richiamato art. 24 possano essere presi in una qualche “considerazione”, se non ai fini dell’ammissione al concorso quantomeno ai fini della valutazione dei titoli, con conseguente elargizione di cospicui punteggi.

Si potrebbe obiettare che una simile previsione sia alquanto maliziosa e che non è detto che le cose vadano proprio così.

Tuttavia, se è vero che, come diceva un politico della prima Repubblica, ad essere maliziosi si commette peccato ma ci si indovina sempre, in questo caso non è necessario commettere alcun peccato, poiché le cose, e bisogna darne atto, appaio quantomeno chiare ed alla luce del sole, anche se la luce, più che illuminare le cose, dovrebbe illuminare la ragione.

Sembrerebbe finanche retorico chiedersi perché il decreto ministeriale non regolamentare dovrebbe poter “derogare” alle disposizioni di cui all’art. 28 del D.Lgs. n. 165/2001, se solo si considera che, a seguito di altro ricorso della scrivente organizzazione sindacale, è stato annullato dal giudice amministrativo il bando di un concorso per 300 posti di dirigente proprio perché, guarda caso, l’Agenzia delle Entrate aveva in quella occasione violato i principi enunciati proprio dall’art. 28 del D.Lgs. n. 165/2001.

Insomma, quella possibilità di deroga potrebbe risolversi in una violazione del principio della par condicio tra i funzionari candidati alle future procedure selettive per l’accesso alla dirigenza, a seconda che agli stessi siano stati o meno conferiti intuitu personae incarichi dirigenziali, come la stessa Agenzia delle Entrate da sempre sostiene barricandosi dietro le “capacità ed i poteri del datore di lavoro privato”.

In questa ottica, la scrivente organizzazione sindacale ha promosso un contenzioso dinanzi al giudice amministrativo per ottenere l’annullamento dell’art. 24 del Regolamento di amministrazione e, con motivi aggiunti, l’annullamento della sua prima proroga al 31 dicembre 2004.

Tuttavia, l’assunzione da parte delle scrivente organizzazione sindacale dell’ufficio del “tribunato” potrebbe comportare per la stessa un costo notevole, non solo in termini economici, ma soprattutto sindacali: ci si può facilmente attendere che una qualche altra farneticante organizzazione sindacale, fraintendendo maliziosamente il reale significato dell’iniziativa, vada gridando a quattro venti che la Dirpubblica agisce contro gli interessi del Personale il quale preferirebbe la graziosa attribuzione di incarichi dirigenziali in favore di qualche funzionario che non veder affermato un principio generale per cui l’accesso alla dirigenza deve avvenire in condizioni di uguaglianza mediante l’espletamento di una trasparente ed imparziale procedura selettiva.

Il rischio è che l’ipotizzata farneticante organizzazione sindacale possa aver anche qualche probabilità di successo, disponendo, siccome rappresentativa in base ai numeri di qualche anno fa, di un trombone più grosso, in grado di provocare un gran fracasso tale da nascondere le fievoli note suonate da un’organizzazione sindacale che, pur con pochi numeri, è rappresentativa d’esigenze che sicuramente non appartengono all’apparato sindacale ma alla collettività dei lavoratori.

Certo sarebbe bello se quel trombone venisse utilizzato per ricordare, alle Agenzie fiscali, che una pubblica amministrazione non è un’azienda gestita con capitale privato e che anziché produrre utili da distribuire agli azionisti è piuttosto preposta a funzioni di regolazione della società.

Purtroppo, almeno per ora, pare che le cose non stiano così.

È, quindi, convinzione della scrivente organizzazione sindacale che, fermo restando le iniziative già intraprese, sia auspicabile un intervento diretto dei funzionari e dei dirigenti, che hanno interesse a che gli incarichi dirigenziali vengano conferiti sulla base di criteri obiettivi e procedure trasparenti in modo da garantire a tutti parità di condizioni nei successivi sviluppi professionali e di carriera, e ciò al fine di dimostrare con forza non solo l’illegittimità dei predetti incarichi, sostenibile con argomentazioni di indubbio spessore giuridico, ma anche come gli stessi, al di là di ogni valutazione politico-sindacale, costituiscano una prassi sentita come ingiusta e lesiva degli interessi professionali del personale interessato.

In altre parole, si tratta di proporre ricorso avverso l’ultima delibera del Comitato di Gestione, acquisita a seguito dell’espletamento delle operazioni d’accesso ai documenti amministrativi, e con la quale, in ogni caso, è stato nuovamente prorogato l’art. 24 del Regolamento d’amministrazione al 31 dicembre 2005; una volta ottenuto l’annullamento della predetta delibera di proroga, appare evidente che l’Agenzia delle Entrate non avrà più alcuna base giuridica per procedere al conferimento d’incarichi dirigenziali intuitu personae, discriminando a suo piacimento i propri funzionari in vista delle prossime procedure d’accesso alla qualifica dirigenziale.

E’ ovvio che un simile intervento abbia maggiore significato ed una maggiore possibilità di riuscita ove il numero degli aderenti all’iniziativa sia cospicuo e, comunque, non inferiore a 150 persone.

I colleghi interessati possono aderire conferendo procura ad litem rilasciata, anche collettivamente, per atto notarile all’avv. Carmine Medici, utilizzando l’apposito modello che verrà diramato con successivo comunicato, ove saranno specificati anche i costi, contenuti in misura simbolica rispetto all’importanza dell’iniziativa, per ciascuno degli aderenti.