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del 25 Marzo

Oggi 25 marzo 2005, la DIRPUBBLICA, difesa dall’avvocato Carmine Medici del foro di Nola (NA), ha proposto ricorso per l’annullamento degli atti della nuova procedura d’interpello, recentemente indetta dalla Direzione Regionale per il Lazio dell’Agenzia delle Entrate, per il conferimento di n. 3 incarichi dirigenziali. Così come per l’analogo ricorso già proposto circa un anno fa, gli atti oggi impugnati, quali presupposti di futuri conferimenti d’incarichi dirigenziali, sono illegittimi (a giudizio del sindacato) a causa della mancata fissazione dei criteri di scelta del personale dirigenziale al quale attribuire gli stessi. La preventiva fissazione dei criteri è prevista, quale fase essenziale del procedimento, anche dall’art. 13 del CCNL 1998-2001, e costituisce una garanzia d’imparzialità nella scelta dei soggetti. La procedura selettiva è inoltre illegittima (sempre a giudizio del sindacato) nella parte in cui estende la platea dei partecipanti con il personale non dirigenziale dell’area C, posizioni economiche C2 e C3. L’ampliamento ai predetti funzionari della possibilità di partecipare alla selezione, generalizza l’applicazione dell’istituto della reggenza che, com’è noto, si configura alla stregua di uno strumento eccezionale, utilizzabile solo in circostanze imprevedibili e non anche in sede di gestione del normale avvicendamento nella titolarità degli uffici. Con il ricorso oggi proposto viene, infatti, censurata anche la ripetuta proroga dell’articolo 24 del regolamento d’amministrazione, con la quale, per altro verso, viene normalizzato uno strumento eccezionale di gestione, svincolandolo dalle esigenze originariamente connesse all’avvio delle agenzie fiscali. Peraltro, è stato opportunamente posto in evidenza che il regolamento si pone in contrasto anche con gli interessi patrimoniali del personale dirigenziale, dal momento che la retribuzione di posizione e di risultato conferita agli incarichi di funzioni dirigenziale non in possesso della relativa qualifica viene a gravare sui fondi appositamente costituiti in base ai contratti collettivi della dirigenza, il cui ambito di applicazione è limitato al personale dirigente. Sul punto, è bene chiarire che non si contesta in alcun modo che ai funzionari incaricati di funzioni dirigenziali si debba corrispondere la retribuzione di posizione e di risultato ma che il trattamento economico in questione possa essere attinto dai fondi istituiti per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti, essendo essi sottoposti ad un particolare vincolo di destinazione.

 

                                                                                                                                                                     L’Ufficio Stampa