La "Mezza Pagina" della Dirpubblica

del 23/12/2004

Comunicato sull’art. 4 del D.L. 29 novembre 2004, n. 280

 

L’art. 4 del D.L. n. 280 del 2004 ha fornito una interpretazione autentica dell’art. 19, co. 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001, il quale, com’è noto, disciplina i c.d. incarichi esterni.

A prescindere da ogni considerazione circa la sussistenza dei presupposti di urgenza per l’inserimento della norma in questione nell’ambito del decreto legge, sulla base dell’interpretazione in questa sede fornita gli incarichi dirigenziali di seconda fascia possono essere conferiti anche ai funzionari dell’area C in possesso del diploma di laurea appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche.

Se si trattasse solo di questo non si comprenderebbe la necessità di una interpretazione autentica, dal momento che i predetti funzionari sono comunque “esterni” all’amministrazione che procede al conferimento degli incarichi dirigenziali; tuttavia, la disposizione in esame si cura di precisare che tra i funzionari in questione rientrano anche quelli che sono già alle dipendenze della medesima amministrazione conferente.

Peraltro, la norma interpretativa, calata nel contesto dell’art. 19, co. 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001, rischia di prestarsi ad applicazioni distorte.

Infatti, la disposizione citata consente il conferimento di incarichi esterni anche “a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale… che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile… da concrete esperienze di lavoro”.

E’ evidente che qualora le “concrete esperienze di lavoro” venissero fatte coincidere con la normale attività di istituto svolta dal funzionario, verrebbe del tutto aggirato il principio per cui gli incarichi dirigenziali devono essere conferiti al personale in possesso della qualifica dirigenziale, dal momento che ogni funzionario adibito ad un settore particolare dell’amministrazione finirebbe con l’essere il possesso di una “comprovata qualificazione professionale”.

Inoltre, il rischio è ancor più grave ove si consideri che la norma interpretativa si limita ad individuare il destinatario dell’incarico semplicemente nel “funzionario”, senza in alcun modo precisare il livello di inquadramento.

La norma sembra avvalorare una linea di tendenza in atto presso diverse amministrazioni ed agenzie verso il superamento del requisito della qualifica dirigenziale quale presupposto essenziale per il conferimento dei relativi incarichi, i quali vengono frequentemente attribuiti a funzionari delle medesime amministrazione finanche con contratti individuali di lavoro a termine ed a prescindere del tutto dalla sussistenza delle condizioni in relazione alle quali può farsi luogo al conferimento di incarichi di reggenza.

Sembra che si possa facilmente immaginare che il funzionario, al quale è già stato conferito uno dei predetti incarichi dirigenziali, alla scadenza dello stesso potrebbe addirittura essere destinatario di un incarico dirigenziale esterno, sicuramente più vantaggioso in termini economici rispetto al precedente.