
11 novembre 2004
- La
La DIRPUBBLICA ha intenzione di promuovere in ogni regione singoli ricorsi individuali di colleghi che si riterranno lesi da comportamenti attuativi del predetto contratto collettivo ovvero dalla concreta attuazione di singoli istituti previsti dallo stesso contratto collettivo o che saranno previsti da eventuali code contrattuali e/o accordi decentrati.
- L’avvocato Carmine Medici, del foro di
Nola (NA) ci ha trasmesso il suo comunicato sulla nota sentenza n. 12060/04
della Sezione II, del TAR Lazio riguardante i passaggi tra le aree, he
volentieri riproduciamo:
<<Il T.A.R. Lazio –
Roma, sez. II, con sentenza n. 12060/04, ha accolto un ricorso proposto, con il
mio patrocinio, da una dipendente dell’Agenzia delle Entrate, inquadrata
nell’area B, posizione economica B3, per non essere stata ammessa al percorso
formativo della procedura selettiva per il passaggio all’area C, posizione
economica C1. La pronuncia del giudice amministrativo merita attenzione non solo
per le concrete ricadute sulla predetta procedura, riguardante 2.055 posti per
l’anno 2000 e 1.566 posti per l’anno 2001, ma, soprattutto, per i rilevanti
principi giuridici affermati. In primo luogo, assume rilievo l’affermazione per
cui l’Amministrazione conserva il «potere di controllo sulla legittimità degli
accordi [sindacali] da
attuare», per cui non può essere addotta, a sostegno della legittimità
dell’azione amministrativa, la circostanza per cui i provvedimenti adottati si
sarebbero risolti nel recepimento di un accordo sindacale. In particolare,
“nessuna norma dell’Ordinamento sembra
attribuire al sistema di relazioni sindacali la possibilità di alterare il
criterio di accesso alla pubblica amministrazione mediante pubblico concorso ai
sensi dell’art. 97 della Costituzione, criterio che, secondo quanto chiarito
dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione, non può non
ricomprendere anche l’accesso ai nuovi impieghi da parte del personale
dell’Amministrazione, che resta sottoposto alla giurisdizione del giudice
amministrativo”. Nel merito, il T.A.R. ha accolto la censura concernente
la violazione del giudicato costituzionale, costituito dalle sentenze n. 1/1999
e n. 194/2002 della Corte costituzionale, in relazione alla previsione di un
ingente punteggio in favore degli idonei di precedenti corsi di
riqualificazione, comprendenti in via prevalente, anche se non esclusiva, le
procedure la cui normativa era stata annullata dal giudice delle leggi. In tal
modo, l’Amministrazione si è risolta nell’attribuire, «per di più in via amministrativa», «una
sorta di ultra-attività alle norme di legge che costituivano la necessaria base
giuridica del concorso stesso e che, viceversa, non sono più in vigore dal
giorno della pubblicazione della sentenza costituzionale n. 1/1999 che ne
determinò l’annullamento». Peraltro, l’attribuzione del predetto
punteggio «recupera giudizi già
ritenuti dalla Corte costituzionale del tutto inidonei ad accertare “l’effettiva
attitudine” e la professionalità richiesta”, determinando non solo la violazione
di quel giudicato, bensì anche, per i motivi ben enucleati dalla stessa Corte
costituzionale, la sussistenza dei dedotti vizi di violazione degli artt. 3 e 97
della Costituzione», onde «devono… essere accolte le ulteriori censure
di eccesso di potere, sotto i profili della irragionevolezza, illogicità e
contraddittorietà dell’operato dell’Amministrazione rispetto ai criteri di
imparzialità e buon andamento che avrebbero dovuto guidare la selezione del
personale più idoneo ad assumere il nuovo impiego». Il T.A.R. ha, infine,
evidenziato che l’art. 1, co. 4, della legge n. 265/2002, di conversione del
D.L. n. 209/2002, che aveva salvaguardato le posizioni economiche e giuridiche
attribuite in esito alle procedure di riqualificazione espletate in applicazione
delle disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, si limita
a prorogare temporaneamente una situazione di fatto al fine di salvaguardare la
continuità dell’azione amministrativa, senza che, tuttavia, dalla stessa possano
derivare ulteriori possibili sviluppi. Una diversa interpretazione della
disposizione, afferma ancora il T.A.R., la esporrebbe ad una «possibile
dichiarazione di illegittimità costituzionale... in sede di conflitto di
attribuzioni fra Poteri dello Stato». In definitiva, la procedura selettiva in
questione, riconoscendo decisivo rilievo al giudizio di idoneità conseguito
all’esito dei corsi di riqualificazione, ha finito per stabilizzarne gli effetti
in contrasto con il giudicato costituzionale>>.
- A Viterbo, è stato depositato il ricorso ex articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori per attività antisindacale dell’Agenzia delle Entrate. Il Sindacato è insorto contro il provvedimento di censura inflitto al proprio segretario Provinciale, il dott. Gian Domenico Lucani, per aver questi affisso nella bacheca sindacale DIRPUBBLICA i volantini elettorali delle nostre colleghe iscritte, Federica Silvestrini e Deanna Serchi Fineschi, che hanno concorso alle elezioni europee con il precipuo scopo di realizzare le finalità politiche del Sindacato sulla Pubblica Amministrazione.
- Giancarlo Barra, Segretario Generale DIRPUBBLICA, chiuderà domani 12 novembre 2004, la campagna elettorale per le RSU partecipando a Palermo, all’assemblea del Personale, convocata presso la Direzione Regionale della Sicilia dell’Agenzia delle Entrate.