La "Mezza pagina" della Dirpubblica.

11 novembre 2004

 

- La DIRPUBBLICA, assistita dagli avvocati Stefano Viti e Michele Lioi del foro di Roma, ha depositato presso il Tribunale di Roma un ricorso contro l’ARAN. Tale azione è diretta a sentir dichiarare l’illegittimità del comportamento dell’ARAN che ha proceduto alla sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Agenzie Fiscali, senza procedere – in violazione del d.lgs 165/2001 – alla previa verifica della rappresentatività nel nuovo comparto. Nel ricorso si chiede la condanna dell’ARAN a procedere alla detta rilevazione e per l’effetto a rinnovare le trattative. Con questo tipo d’azione si realizza la triade d’interventi programmata da DIRPUBBLICA, in risposta all’emanazione del suddetto CCNL che così può essere riassunta:

  1. memoria aggiunta al ricorso giacente al TAR Lazio contro i corsi di riqualificazione nella parte in cui il nuovo contratto conferma sostanzialmente le posizioni conseguite in virtù di dette procedure, nonostante le sentenze della Corte Costituzionale n. 1/1999 e 194/2002;
  2. avvio su tutto il Territorio Nazionale di tentativi di conciliazione per ottenere la vicedirigenza indipendentemente dall’assenza (nell’attuale contratto) di una disciplina di dettaglio;
  3. l’attuale impugnativa davanti al Giudice Civile.

La DIRPUBBLICA ha intenzione di promuovere in ogni regione singoli ricorsi individuali di colleghi che si riterranno lesi da comportamenti attuativi del predetto contratto collettivo ovvero dalla concreta attuazione di singoli istituti previsti dallo stesso contratto collettivo o che saranno previsti da eventuali code contrattuali e/o accordi decentrati.

- L’avvocato Carmine Medici, del foro di Nola (NA) ci ha trasmesso il suo comunicato sulla nota sentenza n. 12060/04 della Sezione II, del TAR Lazio riguardante i passaggi tra le aree, he volentieri riproduciamo:

<<Il T.A.R. Lazio – Roma, sez. II, con sentenza n. 12060/04, ha accolto un ricorso proposto, con il mio patrocinio, da una dipendente dell’Agenzia delle Entrate, inquadrata nell’area B, posizione economica B3, per non essere stata ammessa al percorso formativo della procedura selettiva per il passaggio all’area C, posizione economica C1. La pronuncia del giudice amministrativo merita attenzione non solo per le concrete ricadute sulla predetta procedura, riguardante 2.055 posti per l’anno 2000 e 1.566 posti per l’anno 2001, ma, soprattutto, per i rilevanti principi giuridici affermati. In primo luogo, assume rilievo l’affermazione per cui l’Amministrazione conserva il «potere di controllo sulla legittimità degli accordi [sindacali] da attuare», per cui non può essere addotta, a sostegno della legittimità dell’azione amministrativa, la circostanza per cui i provvedimenti adottati si sarebbero risolti nel recepimento di un accordo sindacale. In particolare, “nessuna norma dell’Ordinamento sembra attribuire al sistema di relazioni sindacali la possibilità di alterare il criterio di accesso alla pubblica amministrazione mediante pubblico concorso ai sensi dell’art. 97 della Costituzione, criterio che, secondo quanto chiarito dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione, non può non ricomprendere anche l’accesso ai nuovi impieghi da parte del personale dell’Amministrazione, che resta sottoposto alla giurisdizione del giudice amministrativo”. Nel merito, il T.A.R. ha accolto la censura concernente la violazione del giudicato costituzionale, costituito dalle sentenze n. 1/1999 e n. 194/2002 della Corte costituzionale, in relazione alla previsione di un ingente punteggio in favore degli idonei di precedenti corsi di riqualificazione, comprendenti in via prevalente, anche se non esclusiva, le procedure la cui normativa era stata annullata dal giudice delle leggi. In tal modo, l’Amministrazione si è risolta nell’attribuire, «per di più in via amministrativa», «una sorta di ultra-attività alle norme di legge che costituivano la necessaria base giuridica del concorso stesso e che, viceversa, non sono più in vigore dal giorno della pubblicazione della sentenza costituzionale n. 1/1999 che ne determinò l’annullamento». Peraltro, l’attribuzione del predetto punteggio «recupera giudizi già ritenuti dalla Corte costituzionale del tutto inidonei ad accertare “l’effettiva attitudine” e la professionalità richiesta”, determinando non solo la violazione di quel giudicato, bensì anche, per i motivi ben enucleati dalla stessa Corte costituzionale, la sussistenza dei dedotti vizi di violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione», onde «devono… essere accolte le ulteriori censure di eccesso di potere, sotto i profili della irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà dell’operato dell’Amministrazione rispetto ai criteri di imparzialità e buon andamento che avrebbero dovuto guidare la selezione del personale più idoneo ad assumere il nuovo impiego». Il T.A.R. ha, infine, evidenziato che l’art. 1, co. 4, della legge n. 265/2002, di conversione del D.L. n. 209/2002, che aveva salvaguardato le posizioni economiche e giuridiche attribuite in esito alle procedure di riqualificazione espletate in applicazione delle disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, si limita a prorogare temporaneamente una situazione di fatto al fine di salvaguardare la continuità dell’azione amministrativa, senza che, tuttavia, dalla stessa possano derivare ulteriori possibili sviluppi. Una diversa interpretazione della disposizione, afferma ancora il T.A.R., la esporrebbe ad una «possibile dichiarazione di illegittimità costituzionale... in sede di conflitto di attribuzioni fra Poteri dello Stato». In definitiva, la procedura selettiva in questione, riconoscendo decisivo rilievo al giudizio di idoneità conseguito all’esito dei corsi di riqualificazione, ha finito per stabilizzarne gli effetti in contrasto con il giudicato costituzionale>>.

- A Viterbo, è stato depositato il ricorso ex articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori per attività antisindacale dell’Agenzia delle Entrate. Il Sindacato è insorto contro il provvedimento di censura inflitto al proprio segretario Provinciale, il dott. Gian Domenico Lucani, per aver questi affisso nella bacheca sindacale DIRPUBBLICA i volantini elettorali delle nostre colleghe iscritte, Federica Silvestrini e Deanna Serchi Fineschi, che hanno concorso alle elezioni europee con il precipuo scopo di realizzare le finalità politiche del Sindacato sulla Pubblica Amministrazione.

- Giancarlo Barra, Segretario Generale DIRPUBBLICA, chiuderà domani 12 novembre 2004, la campagna elettorale per le RSU partecipando a Palermo, all’assemblea del Personale, convocata presso la Direzione Regionale della Sicilia dell’Agenzia delle Entrate.