La "Mezza Pagina" della Dirpubblica.

del 4 agosto 2004

 

Stipendi d’oro ai superburocrati

Barra accusa su IL CORRIERE DELLA SERA: “è colpa della privatizzazione”

Articolo in allegato.

 

VICEDIRIGENZA

La Segreteria sta smaltendo le domande di partecipazione all¡¯iniziativa sulla vicedirigenza, presentate da numerosi colleghi, dei ministeri e delle agenzie fiscali, iscritti a DIRPUBBLICA. Ci auguriamo di completare l¡¯inoltro dei tentativi di conciliazione entro la prima met¨¤ del mese di settembre 2004. Lo studio legale del Sindacato sta predisponendo un testo speciale per il comparto Universit¨¤. I colleghi che ancora non hanno presentato l¡¯istanza e che hanno intenzione di farlo, possono scrivere alla sede di Via Giuseppe Bagnera 29 (00146 ROMA) o inviare un fax al n. 065590833. NON UTILIZZARE LA POSTA ELETTRONICA.

 

Interpello incarichi dirigenziali D.R.E. del Lazio – Motivi aggiunti.

 

Lo Studio Legale dell’Avvocato Carmine Medici di Nola ci ha comunicato quanto segue:

 

“Spett.le Dirpubblica,

come accennato per le vie brevi, è in corso di notifica il ricorso per motivi aggiunti avverso la delibera n. 180 del 26 aprile 2004 con la quale è stato sostituito l’art. 24, co. 2, del Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate. La delibera in questione venne prodotta agli atti del giudizio il 22/6/2004, il giorno prima dell’udienza in C.d.C. fissata per la trattazione dell’istanza di sospensione proposta contestualmente al ricorso proposto avverso la procedura selettiva (c.d. interpello) indetto dalla D.R. del Lazio dell’Agenzia delle Entrate, per il conferimento di n. 6 incarichi dirigenziali nonché, quale atto presupposto alla medesima procedura, del regolamento di amministrazione, che, all’art. 24, consentiva l’assegnazione di incarichi in favore del personale non dirigente. Le delibera impugnata presenta profili di illegittimità analoghi a quelli già denunciati in sede di ricorso introduttivo del giudizio, traducendo l’istituto della reggenza in uno strumento ordinario di gestione del personale, prevedendo la stipula di un apposito contratto di lavoro a termine e la corresponsione del trattamento economico dirigenziale. Peraltro, la delibera in questione, con la quale si è voluto in qualche modo sanare una situazione d’illegittimità in cui versavano gli incarichi dirigenziali, conferiti successivamente alla data del 31/12/2003 (allorquando ha cessato di aver efficacia l’art. 24, co. 2, cit.) appare nettamente in contrasto con il principio di irretroattività. Detto principio, infatti, essendo sancito dalla legge (cfr. art. 11 disp. prel. c.c.), può essere da questa derogato nei limiti stabiliti dalla Costituzione, ma è strettamente vincolante per le norme secondarie, come quelle introdotte mediante atti regolamentari, che, pur avendo contenuto normativo, sono, comunque, atti amministrativi. La delibera n. 180 del 26 aprile 2004 non sembra, infine, legittima anche perché adottata da un organo (il Comitato Direttivo) oramai esautorato delle proprie funzioni, essendo decorso il termine di prorogatio stabilito dall’art. 3, co. 2, del D.Lgs. n. 173/2003, in attesa della costituzione del Comitato di Gestione che avrebbe dovuto prendere il posto del primo”.

 

 

 

                                                                            L’UFFICIO STAMPA