
del 4 agosto 2004
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VICEDIRIGENZA
Interpello incarichi dirigenziali D.R.E. del Lazio – Motivi aggiunti.
Lo Studio Legale dell’Avvocato Carmine
Medici di Nola ci ha comunicato quanto segue:
“Spett.le
Dirpubblica,
come accennato per le vie brevi, è in
corso di notifica il ricorso per motivi aggiunti avverso la delibera n. 180 del
26 aprile 2004 con la quale è stato sostituito l’art. 24, co. 2, del Regolamento
di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate. La delibera in questione venne
prodotta agli atti del giudizio il 22/6/2004, il giorno prima dell’udienza in
C.d.C. fissata per la trattazione dell’istanza di sospensione proposta
contestualmente al ricorso proposto avverso la procedura selettiva (c.d.
interpello) indetto dalla D.R. del Lazio dell’Agenzia delle Entrate, per il
conferimento di n. 6 incarichi dirigenziali nonché, quale atto presupposto alla
medesima procedura, del regolamento di amministrazione, che, all’art. 24,
consentiva l’assegnazione di incarichi in favore del personale non dirigente. Le
delibera impugnata presenta profili di illegittimità analoghi a quelli già
denunciati in sede di ricorso introduttivo del giudizio, traducendo l’istituto
della reggenza in uno strumento ordinario di gestione del personale, prevedendo
la stipula di un apposito contratto di lavoro a termine e la corresponsione del
trattamento economico dirigenziale. Peraltro, la delibera in questione, con la
quale si è voluto in qualche modo sanare una situazione d’illegittimità in cui
versavano gli incarichi dirigenziali, conferiti successivamente alla data del
31/12/2003 (allorquando ha cessato di aver efficacia l’art. 24, co. 2, cit.)
appare nettamente in contrasto con il principio di irretroattività. Detto
principio, infatti, essendo sancito dalla legge (cfr. art. 11 disp. prel. c.c.),
può essere da questa derogato nei limiti stabiliti dalla Costituzione, ma è
strettamente vincolante per le norme secondarie, come quelle introdotte mediante
atti regolamentari, che, pur avendo contenuto normativo, sono, comunque, atti
amministrativi. La delibera n. 180 del 26 aprile 2004 non sembra, infine,
legittima anche perché adottata da un organo (il Comitato Direttivo) oramai
esautorato delle proprie funzioni, essendo decorso il termine di prorogatio stabilito dall’art. 3, co. 2,
del D.Lgs. n. 173/2003, in attesa della costituzione del Comitato di Gestione
che avrebbe dovuto prendere il posto del primo”.
L’UFFICIO
STAMPA