
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Inquadramento nella IX q.f. – Ricorso al Tar Lazio. Udienza del 23 giugno 2004.
Il ricorso, presentato collettivamente (circa 7 anni fa) da numerosi colleghi, già inquadrati nella VIII è andato in udienza il 23 giugno scorso; l'Avvocatura dello Stato non era presente ma con apposita memoria ha ribadito sostanzialmente il contenuto degli appunti del Ministero. In buona sostanza chiedono il rigetto del ricorso perché, sostenuti da un parere del Consiglio di Stato, ritengono che la L. 254/88 sia applicabile solamente in sede di prima applicazione e che non sia una norma a regime.
Ovviamente, il nostro avvocato ha sostenuto il contrario confutando le tesi dell’Avvocatura di Stato. I Giudici si sono riservati di decidere; siamo in attesa della sentenza.
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Agenzia delle Entrate. Assegnazione degli incarichi dirigenziali nel Lazio. Ricorso DIRPUBBLICA al Tar Lazio. Udienza del 23 giugno 2004.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita nel giudizio instaurato dinanzi al T.A.R. Lazio avverso e per l’annullamento, previa sospensiva, degli atti concernenti l’avvio della procedura di interpello per il conferimento di n. 6 incarichi dirigenziali presso la Direzione Regionale del Lazio nonché, quale atto presupposto alla medesima procedura, del regolamento di amministrazione, che, all’art. 24, consente l’assegnazione di incarichi in favore del personale non dirigente. Il giorno 22/6/2004, l’Agenzia intimata ha depositato presso la segreteria del giudice amministrativo copia della delibera del Comitato Direttivo n. 180 del 26 aprile 2004, con la quale è stato sostituito il testo della disposizione regolamentare impugnata. Sulla base del nuovo testo dell’art. 24, gli incarichi dirigenziali provvisori in favore del personale non in possesso della qualifica dirigenziali sarebbero conferibili fino al 31 dicembre 2004. All’udienza in Camera di Consiglio del 23/6/2004, ravvisando l’opportunità di ampliare l’oggetto del giudizio includendovi la predetta delibera n. 180 del 26 aprile 2004, il nostro legale si è riservato di proporre avverso la stessa i c.d. “motivi aggiunti”. In quella sede, presenterà una nuova istanza per la fissazione della Camera di Consiglio per la trattazione della richiesta di sospensione dei provvedimenti impugnati.