del 10 maggio 2004

 

La Dirpubblica (già Dirstat-Finanze) ha proposto ricorso, con il patrocinio dell’avv. Carmine Medici, avverso e per l’annullamento degli atti della procedura d’interpello, indetta dalla Direzione Regionale del Lazio dell’Agenzia delle Entrate, per il conferimento d’incarichi dirigenziali. L’indizione della procedura selettiva in questione è stata impugnata dinanzi al T.A.R. Lazio quale atto presupposto di futuri provvedimenti di conferimento d’incarichi dirigenziali e ne viene dedotta l’illegittimità per aver omesso l’Agenzia delle Entrate di procedere alla preventiva fissazione dei criteri di scelta del personale dirigenziale al quale attribuire i predetti incarichi. La preventiva fissazione dei criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali è prevista, quale fase essenziale del procedimento, anche dall’art. 13 del CCNL 1998-2001 e costituisce una garanzia d’imparzialità nella scelta dei dirigenti ai quali vengono conferiti gli incarichi. La procedura selettiva è apparsa anche illegittima nella parte in cui viene estesa la platea dei partecipanti, includendovi anche il personale non dirigenziale dell’area C, posizioni economiche C2 e C3. L’ampliamento ai predetti funzionari della possibilità di partecipare alla procedura selettiva sembra trovare la propria base giustificativa nell’articolo 24 del regolamento d’amministrazione dell’Agenzia delle Entrate che, tuttavia, consentiva il conferimento d’incarichi dirigenziali in favore del personale non dirigente nei soli primi tre anni dall’attivazione dell’Agenzia e, quindi, fino al 31/12/2003. In ogni caso, è stato impugnato anche il menzionato art. 24 del regolamento, che costituisce, a sua volta, atto presupposto della procedura selettiva in questione, dal momento che lo stesso generalizza l’applicazione dell’istituto della reggenza che, com’è noto, si configura alla stregua di uno strumento eccezionale, utilizzabile solo in circostanze imprevedibili e non anche in sede di gestione del normale avvicendamento nella titolarità degli uffici dirigenziali.

 

 

E’ stato pubblicato sulla G.U. del 5 maggio 2004, n.104  il “Regolamento recante le modalità di elezione del dirigente di prima fascia delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, a componente del Comitato dei garanti, a norma dell'art.22  del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165”.

 

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 5659 del 20 marzo 2004 ha stabilito che gli atti di conferimento degli incarichi ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni hanno natura privatistica per cui non possono essere contestati per carenza di motivazione  o mancata comunicazione dell’avvio del procedimento.

 

 

 

                                                                           L’Ufficio Stampa