del 29.10.2003

 

LA CASSAZIONE TORNA SUI SUOI PASSI E SI ADEGUA

ALLA CORTE COSTITUZIONALE

ANCHE I CONCORSI INTERNI VANNO AL TAR

Il commento dei nostri avvocati

Con la recente sentenza 15.403 depositata il 15 ottobre 2002, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono tornate sulla questione della giurisdizione in materia di concorsi interni. Come si ricorderà, la Corte di Cassazione aveva ritenuto che la riserva di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, prevista per la procedure concorsuali dall’articolo 63, quarto comma del decreto legislativo 165 del 2001, riguardasse esclusivamente le procedure concorsuali  finalizzate alla costituzione del rapporto e quindi ad una nuova assunzione e non quelle dirette a consentire la progressione in carriera del personale già in servizio. Queste ultime, infatti, sarebbero state attribuite alla cognizione del Giudice ordinario, posto che il primo comma dello stesso articolo 63 del decreto legislativo 165 del 2001 aveva attribuito alla giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro dalla sua instaurazione fino alla estinzione, compresa ogni fase intermedia relativa a qualsiasi vicenda modificativa, anche se finalizzata ad una progressione in carriera. La suprema Corte ha rimeditato tale orientamento alla luce delle sentenze con cui la Corte Costituzionale ha più volte ribadito come qualsiasi forma di progressione in carriera debba sottostare alle regole proprie di una procedura concorsuale. In particolare, la Suprema Corte ha affermato: “Il quarto comma  dell’articolo 63 decreto legislativo 165/01, quando riserva alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, fa riferimento non solo alle procedure strumentali alla costituzione, per la prima volta, del rapporto di lavoro, ma anche alle prove selettive dirette  a permettere l’accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore: il termine assunzione, d’altra parte, deve essere correlato alla qualifica che il candidato tende a conseguire e non all’ingresso iniziale nella pianta organica del personale, dal momento che, oltre tutto, l’accesso nell’area superiore di personale interno od esterno implica, esso stesso, un ampliamento della pianta organica”. Prosegue ancora la Suprema Corte: “…considerato che mediante accordi collettivi stipulati  nel comparto del pubblico impiego è stato previsto un sistema di inquadramento del personale articolato in aree o fasce, all’interno delle quali sono contemplati diversi  profili professionali, si deve  ritenere che le procedure che consentono il passaggio da un’area inferiore ad quella superiore integrino un vero e proprio concorso, tale essendo anche le procedure che vengono denominate selettive, qualunque sia l’oggetto delle prove che i candidati sono chiamati a sostenere”. Gli avvocati Michele Lioi e Michele Mirenghi non  nascondono la loro soddisfazione per il mutamento di orientamento della Corte di Cassazione. “Sono state accolte appieno le  tesi da noi sempre sostenute” affermano “La Suprema Corte,  ha preso finalmente atto che la Corte Costituzionale a partire dalle note sentente n. 1 del 1999 e n. 194 del 2002, ha inequivocabilmente  messo in rilievo come il passaggio ad una fascia funzionale superiore deve essere attuato mediante forme di reclutamento che permettano un effettivo  accertamento delle attitudini e delle capacità dei candidati e che le procedure selettive dirette all’accesso ad una qualifica  superiore, anche se riservate  al personale interno  all’Amministrazione, integrano una vera e propria procedura concorsuale di assunzione nella qualifica superiore”. Questa sentenza Corte imporrà ora anche ai giudici amministrativi di rimeditare  l’orientamento precedentemente espresso sul punto della giurisdizione in materia di procedure riservate al personale interno. Al riguardo, infatti, si rammenta che il TAR del Lazio aveva ritenuto di essere privo di giurisdizione in ordine alla impugnativa della graduatoria del concorso interno riservato per l’assunzione di 163 dirigenti della amministrazione finanziaria, proprio argomentando che nella fattispecie non si trattava di una procedura diretta alla costituzione di un rapporto di impiego pubblico, bensì di una progressione di carriera e, dunque, semplicemente di una vicenda modificativa di un rapporto già esistente. “Ciò che assume rilevanza ai fini della giurisdizione” – sottolineano gli avvocati  Lioi e Mirenghi –  “è che anche le procedure selettive interne conducono al conseguimento di una superiore funzione, cui  evidentemente si associa l’attribuzione di un diverso munus pubblicum, oltre alla modifica della pianta organica dell’ufficio. Fattispecie queste, sempre  assoggettate alla riserva di legge di cui all’articolo 97 della Costituzione ed all’obbligo della procedura concorsuale”.

 

L’Ufficio Stampa