(il precedente è di lunedì 20 settembre 2003)
Prima di tutto
Domani è il 12 ottobre
LA SCOPERTA DELL’AMERICA

Cari Colleghi,
come ben sapete, il xv secolo fu l’epoca delle scoperte geografiche, aperta dalla più sensazionale di tutte, quella dell’America. Quando, il 12 ottobre del 1492, le caravelle Nina, Pinta e Santa Maria approdarono in un’isola delle Bahamas che Colombo ribattezzò con il nome di San Salvador, l’intera umanità fu trascinata in un’avventura che di lì a pochi decenni avrebbe cambiato la storia del mondo………ma …… cari colleghi, guardate bene quella barchetta che Vi ho riprodotto: naviga verso un sogno però è sola, disadorna e pericolante in mezzo all’oceano ……… non sembra la DIRPUBBLICA?
Ed infatti, alcuni colleghi della Segreteria Nazionale ed io, abbiamo avuto modo di esaminare le linee guida governative cui l’ARAN dovrà attenersi nella trattativa in corso con i sindacati del nuovo comparto delle Agenzie Fiscali. Si tratta, come al solito, di disposizioni rigide, inderogabili che confermano ancora una volta la nostra forte perplessità sul ruolo dell’ARAN. Comunque, in mezzo a tante disposizioni contorte e contraddittorie, è stato anche recepito ciò che DIRPUBBLICA ha prodotto, con la propria attività sindacale, con la propria opposizione e critica e non da ultimo, con le sentenze ottenute. Parliamo prima delle contraddizioni. Se da una parte si conferma la natura privatistica delle Agenzie, suffragando (chiacchiere a parte) quanto noi da sempre abbiamo sostenuto e cioè che le Agenzie sono delle vere e proprie strutture private, dall’altra, quando si parla di disciplina e di sanzioni (guarda caso) rispunta la natura pubblicistica del rapporto di lavoro, che comunque resta influenzato dai reati tipici del pubblico dipendente. Ed ancora, da una parte di parla di professioni e dall’altra si accenna ai mestieri e poi NULLA si dice sulla vicedirigenza. Quest’ultimo, forse, è l’aspetto più inquietante poiché la parte pubblica della contrattazione è la prima destinataria (e forse l’unica) di quella strana disposizione contenuta nell’articolo 17 bis del d.lgs 165/2001 (aggiunto dall’art. 7, c 3 della L. 15/07/2001 n. 145). In calce (DOCUMENTO N. 1) Vi riproduco nuovamente tutto il complesso articolato che può sintetizzarsi nel modo seguente: “La contrattazione collettiva del comparto Ministeri (e quella del comparto agenzie fiscali – vedi il 2° comma dell’articolo 17/bis d.lgs 165/2001 e il da questo richiamato 2° comma dell’articolo 1 della stessa norma) disciplina l'istituzione di un'apposita area della vicedirigenza ..”. Quindi: il legislatore conferisce a due potenziali contraenti l’ordine di stipulare un certo contratto in un determinato modo (abbiamo già detto che non potrebbe farlo) ma la parte pubblica è la prima a disobbedire. Altre, inoltre, sono le zone grigie che non mancheremo di evidenziare e criticare (come quella che le Agenzie – il FISCO in altre parole – dovrebbe andarsi a cercare i propri finanziamenti tramite apposite sponsorizzazioni – sic …. sic ……) però bisogna anche tener conto di alcuni fattori che producono un “bagliore nel buio”. Esaminiamo questi fattori:
1. L’ARAN dovrà dare adesione alla sentenza n. 194/2002 della Corte Costituzionale;
2. l’accesso dall’esterno in misura compresa dal 50% al 70%;
3. l’accesso dall’esterno alla posizione iniziale dell’area;
4. la subordinazione dei passaggi tra le aree alla disponibilità dei posti;
5. il carattere realmente selettivo della progressione;
6. il divieto del cosiddetto “doppio salto”;
7. il possesso del diploma di laurea per l’accesso all’area apicale.
Come vedete si realizza quanto io personalmente ho sempre sostenuto e cioè che DIRPUBBLICA, senza utilizzare né la contrattazione né la concertazione conquista molto di più di chi è maggiormente rappresentativo, possiede distacchi e permessi, esercita le prerogative sindacali, detiene le libertà sindacali e siede ai tavoli di lavoro con la P.A. – Ed ora, facciamo la controprova: cosa hanno invece conquistato, a beneficio delle categorie rappresentate (non dei singoli appartenenti) C.G.I.L., CISL, UIL e sindacati “autonomi” più o meno portatori d’acqua?
Ma non è finita, perché l’atto d’indirizzo fa comunque riferimento a conquiste storiche della DIRPUBBLICA/Dirstat-Finanze e cioè:
A. l’equiparazione (in tema di disciplina) della sentenza di condanna per reati contro la P.A. al patteggiamento (ricordate l’articolo 8 del D.L. 437/96? – DOCUMENTO N. 2 – fu il frutto di una gragnola di emendamenti che lanciammo contro una serie di decreti legge e di cui avevamo già discusso nel Convegno “EVASIONE FISCALE E CORRUZIONE – una solidarietà perversa”, cui partecipò addirittura Prof. Ivo Caraccioli, Ordinario di istituzioni di diritto penale presso l’Università degli Studi di Torino, a margine del Consiglio Nazionale di Roma del 27 e 28 giugno 1995);
B. il riferimento (seppure con forti contraddizioni) al “Regolamento recante norme in tema di indipendenza ed autonomia tecnica del personale delle Agenzie Fiscali” previsto dal 2° comma dell’articolo 71 del decreto legislativo 39 luglio 1999, n. 300 (DOCUMENTO N. 3). Qui siamo in piena “Era Visco” eppure riuscimmo, grazie al Sen. Luciano Magnalbò di A.N. (allora all’opposizione) a stabilire un concetto di “indipendenza ed autonomia” del Personale delle Agenzie (badate bene si parla di “Personale” non di dirigenti e funzionari) che poi fu sabotato dal Regolamento. Ma questo non importa e non è a noi attribuibile; ciò di cui siamo fieri è che lottando abbiamo tracciato un confine, sono poi i colleghi che dovrebbero farlo rispettare, con le loro autonome iniziative.
A domani e buon 12 ottobre!
Vostro, Giancarlo Barra.
Richiesta opinioni.
Alcuni Segretari Regionali e componenti della Segreteria Nazionale mi chiedono di proclamare, con motivazioni autonome, lo sciopero per il giorno 24 ottobre 2003. Desidererei conoscere la Vostra opinione. Vi chiedo, per cortesia, di farmela pervenire sulla mia e- mail: ganoweb@tin.it – Grazie.
(DOCUMENTO N. 1)
Testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato e norme di esecuzione. L. 15-7-2002 n. 145. Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato. Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 luglio 2002, n. 172.
10. Disposizioni di attuazione.
1. Omissis.
2. Omissis.
3. La disciplina relativa alle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7 (1), che si applicano a decorrere dal periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, resta affidata alla contrattazione collettiva, sulla base di atti di indirizzo del Ministro per la funzione pubblica all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) anche per la parte relativa all'importo massimo delle risorse finanziarie da destinarvi.
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(1) Aggiunge l'art. 17-bis al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
Testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato e norme di esecuzione. D.Lgs. 30-3-2001 n. 165. Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
Articolo 17-bis
Vicedirigenza.
1. La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita area della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali per l'accesso alla ex carriera direttiva anche speciale. I dirigenti possono delegare ai vice dirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, ove compatibile, al personale dipendente dalle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 (a), appartenente a posizioni equivalenti alle posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri; l'equivalenza delle posizioni è definita con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Restano salve le competenze delle regioni e degli enti locali secondo quanto stabilito dall'articolo 27 (b).
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(a) Comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”.
(b) (Articolo aggiunto dall'art. 7, comma 3, L. 15 luglio 2002, n. 145) - Articolo 27 Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali. (Art. 27-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 17 del D.Lgs. n. 80 del 1998).
1. Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell'articolo 4 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità. Gli enti pubblici non economici nazionali si adeguano, anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano, adottando appositi regolamenti di organizzazione.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono, entro due mesi dalla adozione, le deliberazioni, le disposizioni ed i provvedimenti adottati in attuazione del medesimo comma alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la raccolta e la pubblicazione.
(DOCUMENTO N. 2)
D.L. 8-8-1996 n. 437
Disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 agosto 1996, n. 199 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 ottobre 1996, n. 556 (Gazz. Uff. 25 ottobre 1996, n. 251). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 18 luglio 1994, n. 452, del D.L. 17 settembre 1994, n. 538, del D.L. 16 novembre 1994, n. 630, del D.L. 13 gennaio 1995, n. 8, del D.L. 17 marzo 1995, n. 78, del D.L. 19 maggio 1995, n. 178, del D.L. 28 giugno 1995, n. 249, del D.L. 13 luglio 1995, n. 286, del D.L. 28 agosto 1995, n. 354, del D.L. 18 settembre 1995, n. 382, del D.L. 27 ottobre 1995, n. 440, del D.L. 18 novembre 1995, n. 486, del D.L. 23 dicembre 1995, n. 542, del D.L. 16 gennaio 1996, n. 17, del D.L. 16 gennaio 1996, n. 18, del D.L. 26 febbraio 1996, n. 75, del D.L. 15 marzo 1996, n. 123, del D.L. 15 marzo 1996, n. 126, del D.L. 15 marzo 1996, n. 127, del D.L. 26 aprile 1996, n. 211, e del D.L. 22 giugno 1996, n. 329. Restano altresì, validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 16 maggio 1996, n. 259, del D.L. 17 maggio 1996, n. 263, e del D.L. 17 maggio 1996, n. 264, fino alla data del 26 giugno 1996. Sulla Gazz. Uff. 23 ottobre 1996, n. 249 è stato pubblicato il D.L. 23 ottobre 1996, n. 539, avente lo stesso oggetto del presente decreto. Il relativo disegno di legge di conversione è stato respinto dal Senato della Repubblica nella seduta del 24 ottobre 1996 (comunicato in Gazz. Uff. 25 ottobre 1996, n. 251) in mancanza dei presupposti richiesti dall'art. 77, secondo comma, cost., in quanto il presente decreto n. 437, del quale quello costituiva la reiterazione, era stato nel frattempo convertito in legge.
ART. 8. Norme sul personale dell'Amministrazione finanziaria.
Comma 1. Fatte salve le ipotesi di sospensione e di decadenza previste da altre norme di legge, chiunque sia stato definitivamente riconosciuto colpevole di uno dei reati contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo ad anni due ovvero per i medesimi reati abbia beneficiato dell'applicazione della pena su richiesta ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, non può assumere o mantenere l'incarico di segretario generale del Ministero delle finanze; non può dirigere dipartimenti, direzioni centrali, servizi, divisioni, uffici, reparti o strutture equiparate; non può svolgere funzioni ispettive di alcun tipo e a qualsiasi livello; non può far parte di alcun organo collegiale che eserciti funzioni proprie dell'Amministrazione finanziaria, sia a rilevanza interna che esterna; non può far parte delle commissioni tributarie né può esercitare funzioni di rappresentanza degli uffici tributari o dei contribuenti (1).
2. I concorsi di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, per l'assunzione del personale da destinare al potenziamento dell'attività di controllo si svolgono su base regionale e si articolano in una prova di preselezione consistente in una serie di test psico-attitudinali, in una prova scritta, anche a carattere teorico-pratico, ed in un colloquio, in materie attinenti al profilo professionale da ricoprire. Alla prova scritta possono essere ammessi soltanto coloro che abbiano superato con un minimo di ventuno punti su trenta la prova di preselezione in numero non superiore al doppio dei posti disponibili.
3. Nell'art. 3, comma 232, L. 28 dicembre 1995, n. 549, dopo la parola: «trasferiti» sono inserite le seguenti: «, anche in soprannumero,».
(1) Comma così modificato dalla legge di conversione 24 ottobre 1996, n. 556.
(DOCUMENTO N. 3)
D.Lgs. 30-7-1999 n. 300 - Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59. Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1999, n. 203, S.O.
ART. 71. Personale.
1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente delle agenzie fiscali è disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato, in conformità delle norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, anche per quanto attiene alla definizione del comparto di contrattazione per le agenzie fiscali; ciascuna agenzia definisce la contrattazione integrativa aziendale di secondo livello.
2. Al fine di garantire l'imparzialità e il buon andamento nell'esercizio della funzione pubblica assegnata alle agenzie fiscali, con regolamento da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni idonee a garantire l'indipendenza e l'autonomia tecnica del personale (1).
3. Il regolamento di amministrazione è deliberato, su proposta del direttore dell'agenzia, dal comitato di gestione ed è sottoposto al ministro vigilante secondo le disposizioni dell'articolo 60 del presente decreto legislativo. In particolare esso, in conformità con i principi contenuti nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni:
a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia;
b) detta le norme per l'assunzione del personale dell'agenzia, per l'aggiornamento e per la formazione professionale;
c) fissa le dotazioni organiche complessive del personale dipendente dall'agenzia;
d) determina le regole per l'accesso alla dirigenza (2) (3).
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(1) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.P.R. 16 gennaio 2002, n. 18.
(2) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.
(3) Il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate è stato deliberato con Delib. 30 novembre 2000 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2001, n. 36).