NEWS DEL 29 ottobre 1998

CIRCOLARE AI COLLEGHI N°29/98 giovedì 29 ottobre 1998

Dirstat Finanze News

Sindacato Unitario dei Funzionari Direttivi Via G.Bagnera, 29 - 00146 Roma

E dei Dirigenti del Ministero delle Finanze tel.06/5590699 - fax 06/5590833

Le notizie

SCIOPERO NEL VENETO

Precipita la situazione nel Veneto, come già annunciato nelle News del 25 settembre 1998, la conclamata e trionfalistica partenza dei 22 uffici delle entrate del veneto, appare in tutta la sua evidenza come una pericolosa (per gli effetti) operazione di facciata voluta, " ...costi quel che costi...", dal Direttore regionale, Federico Abatino, come il più ambito "guiness" dei primati. Ecco la situazione: nessuna seria e precisa formazione del personale; nessuna garanzia di sicurezza dei locali degli istituendi uffici unici, sedi di cantieri di lavoro ancora aperti; nessuna certezza delle procedure informatiche; ignorato ogni protocollo di intesa redatto in sede nazionale; disattesa la procedura di raffreddamento delle norme di garanzia del funzionamento dei servizi con provvedimenti di distacchi dell'ultima ora ma solo un sistematico aggiramento del diritto di informazione ai lavoratori ed alle OO.SS.- L'adesione allo sciopero indetto il giorno 26 ottobre da tutte le OO.SS. è stata quasi unanime, con una percentuale dell'80% del personale di tutti gli uffici finanziari e con manifestazioni di protesta in varie sedi: Padova, Rovigo, Verona e non da ultimo Venezia, davanti a PALAZZO ERIZZO, sede della D.R.E.- Mass Media e TV (tra cui RAI 3) hanno dato ampio spazio alla vicenda. Le OO.SS. del Veneto hanno chiesto un incontro urgente, per la soluzione della vertenza, con il Direttore Generale delle Entrate, Massimo Romano e hanno indetto un pacchetto di scioperi articolati in un'ora al giorno, dalle 11,30 alle 12,30 in tutti gli uffici finanziari secondo il seguente calendario: 6 - 13 - 16 e 23 novembre 1998 e 7 dicembre 1998. Contro ogni miope, contraria e intransigente posizione, l'unica alternativa possibile è la legittima e doverosa protesta dei lavoratori.

CONCORSO A 999 POSTI DI DIRIGENTE

Continuano a svolgersi "i colloqui" per il concorso a 999 posti. Il sistema della "tombola" (cioè a dire dei numeretti estratti dal candidato cui corrisponde una domanda di un apposito elenco), come prevedevamo, è oggetto di forti critiche da parte di molti candidati e del restante personale finanziario. I motivi sono ovvi, con questo sistema (pur nato da una esigenza garantista) si finisce per esprimere una valutazione affidata totalmente al caso; per esempio: un candidato estrae una serie di domande attinenti alla stessa materia (diritto penale) consolidando immeritatamente una posizione positiva o negativa. Un altro grave difetto registrato è il comportamento non omogeneo delle varie sottocommissioni, alcune eseguono la valutazione dopo aver fatto numerose domande altre si limitano anche a due o addirittura una sola domanda. Così accade che alcuni colleghi preparati e diligenti restano imbrigliati in questo tipo di procedura concorsuale mentre l'Amministrazione non può permettersi il lusso di perdere neanche uno dei suoi uomini migliori.

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Stanno giungendo voci di terrorismo psicologico messe ad arte in giro in danno dei concorrenti meno smaliziati, secondo le quali, in caso di nomina e contestuale non accettazione di una sede disagevole, l'effetto giuridico consisterebbe addirittura nella decadenza dell'impiego. Il sindacato garantisce al riguardo gli iscritti che vigilerà su ogni abuso, come suo costume, avvalendosi di tutti i più efficaci strumenti di tutela, ritenendo, comunque, che tali interpretazioni della normativa in vigore siano da considerare quanto meno eccessive. In effetti, attualmente le funzioni dirigenziali vengono conferite a conclusione di una procedura che ne prevede l'assegnazione, fra cui anche la "sede di servizio", mediante contratto individuale, secondo l'art. 14 del vigente, comma 1-2-3-4-5. Orbene, la lettura combinata dal predetto articolo con il successivo comma 5 dell'art.15 porta ad escludere che l'amministrazione sia titolare di una potestà totalmente autoritativa in materia, limitata dalla natura contrattuale del nuovo rapporto, per cui la nomina presuppone l'avvenuta accettazione delle condizioni ex contractu. In caso di non accettazione dell'offerta della sede che la controparte ritenga inopportuna e scomodo, l'unico effetto giuridico non può che essere il mancato perfezionamento dell'accordo, con automatico ripristino dello status quo ante posseduto dal candidato e nella specie non in contestazione. La decadenza dall'impiego, ovviamente, opererebbe nel caso in cui il candidato non rivesta già la qualifica di funzionario dell'Amministrazione, per cui il mancato accordo sulla destinazione o la rinuncia alla nomina ricondurrebbe ad una situazione preesistente, cioè la perdita del diritto ad assumere servizio. Oltre tutto, l'effetto ablativo drastico paventato delle voci di possibile decadenza dall'impiego, in caso di rinuncia alla nomina a dirigente, non è prevista dal bando, che assume natura di lex specialis fra le parti, limitandosi a richiedere ai candidati l'impegno di accettare qualsiasi sede in caso di nomina", senza prevedere alcuna sanzione, onde è ragionevole dedurre che ciò che non è contemplato non può avere effetti tanto meno ablativi di diritti soggettivi. Ciò, senza considerare che la natura contrattuale del nuovo rapporto dirigenziale dovrebbe avere sostituito, quale norma sopravvenuta, le condizioni poste dal bando in epoca anteriore alla riforma del suddetto rapporto.

Gli avvisi.

RR.SS.UU - PRESENTAZIONI LISTE -

Si invitano tutti i responsabili periferici ad inviare urgentemente a mezzo fax alla nostra sede di Roma (vedi frontespizio) copia del fax-simile n. 1 intestato "Elenco dei candidati della lista CISAL-FAS" utilizzato per la presentazione delle liste negli uffici finanziari per la partecipazione alle elezioni delle RR.SS.UU. per conto della Dirstat-Finanze.

I documenti

Accordi con la FIALF CISAL

Con riferimento a quanto già comunicato nelle NEWS n. 28 di venerdì16 ottobre 1998, pubblichiamo gli altri due accordi sottoscritti da FIALF CISAL FAS e Dirstat-Finanze. In totale, quindi, abbiamo messo a disposizione dei colleghi quattro accordi stipulati fra le due associazioni sindacali. I segretari generali si incontreranno fra breve per predisporre un progetto comune per tutto il personale finanziario.

LETTERA D'INTENTI

Facendo seguito ai passati protocolli d'intesa intercorsi tra la FIALF CISAL e la DIRSTAT Finanze e nell'intento di meglio perseguire gli obiettivi prefissati congiuntamente le due OO.SS. manifestano il loro comune impegno di conseguire l'obiettivo di una concreta e vera riqualificazione di tutto il Personale dell'Amministrazione Finanziaria, promuovendo l'apertura delle carriere per ogni lavoratore finanziario nonché la previsione di una apposita area predirigenziale.

La FIALF-CISAL e la DIRSTAT-FINANZE, quindi, per raggiungere tale scopo appronteranno congiuntamente qualsiasi valida azione volta al raggiungimento pieno dei predetti obiettivi. La DIRSTAT FINANZE, con riferimento al ricorso inerente i corsi di riqualificazione attualmente in attesa di Sentenza da parte della Corte Costituzionale, accettando l'invito della FIALF CISAL, conviene con la stessa di ritirare il ricorso proposto a fronte dell'accoglimento da parte dell'Amministrazione di un omogeneo progetto di riqualificazione di tutto il Personale che verrà in tempi brevi, congiuntamente proposto. Roma, 9 ottobre 1998

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO D'INTESA N. 2

Facendo seguito ai passati protocolli d'intesa intercorsi tra la FIALF CISAL e la DIRSTAT Finanze e nell'intento di meglio organizzare la propria intesa, le due OO.SS. stabiliscono quanto segue:

• 1) i responsabili nazionali e territoriali DIRSTAT-FINANZE possono, su delega, rappresentare la FIALF-CISAL e viceversa, nelle aree di rispettiva competenza, dove l'altra sigla non è rappresentativa;

• 2) le delegazioni nazionali e territoriali, delle separate aree dei livelli e della dirigenza saranno composte con almeno un rappresentante dell'altra sigla; le azioni in ambedue le aree saranno preventivamente concordate, fermo restando che in caso di disaccordo, prevale la determinazione della sigla rappresentativa nell'area. Roma, lì 9 ottobre 1998.

GINNASIO

Sul problema dell'attività istruttoria richiesta dal nuovo regime sanzionatorio ecco alcune riflessioni del Sindacato.

Il nuovo sistema sanzionatorio, senza dubbio, presuppone una inusitata attività istruttoria degli uffici finanziari (o in genere degli altri enti deputati ad accertare i tributi), diretta ad analizzare la qualità del soggetto che ha commesso la violazione finanziaria (vedi i concetti di imputabilità e di colpevolezza contenuti agli artt. 4 e 5) e le sue condizioni economiche e sociali (art. 7) nonché il grado di importanza del fatto e la sua ripetizione nel tempo (artt. 7 e 12). Allo stesso tempo non si può negare che l'ufficio finanziario debba conoscere dell'esistenza di altri soggetti coinvolti nella realizzazione della violazione (vedi le ipotesi del concorso soggettivo - art.9; dell'autore mediato - art. 10; dei responsabili per la sanzione amministrativa - art. 11). Di converso, con il d.lgs 472/97 non sono stati previsti particolari ed ulteriori poteri di indagine a favore degli uffici per cui si ritiene che questi debbano continuare ad utilizzare gli strumenti previsti dagli artt. 51 del DPR 633/72, 32 del DPR 600/73 la cui normativa circoscrive le attività nell'ambito del rapporto tributario intercorrente tra l'ufficio stesso ed il contribuente. Cioè a dire, gli uffici finanziari non hanno gli stessi poteri di indagine del pubblico ministero né quindi possono legittimamente eseguire un interrogatorio propriamente detto ma semplicemente possono rivolgere richieste documentali ai soggetti passivi dell'accertamento ovvero alla P.A., ad enti ed imprenditori o addirittura a terzi estranei, con stretto riferimento alle specifiche situazioni attinenti il medesimo soggetto passivo. Solo quest'ultimo, invece, può essere convocato per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei suoi confronti attraverso un contraddittorio con un funzionario responsabile del procedimento, compiutamente verbalizzato e sottoscritto. Rimane difficile ipotizzare, quindi, l'uso di simili strumenti per superare la soglia dell'accertamento dei fatti materiali e quindi indagare sulla coscienza dell'agente che ha violato le disposizioni in materia finanziaria ma ancor più difficile appare la possibilità di eseguire una autonoma ricerca degli altri autori della violazione interrogando il contribuente stesso o soggetti terzi. Allo stesso tempo ci sembra contrario allo spirito della legge di riforma del sistema sanzionatorio limitare la conoscibilità da parte degli uffici finanziari di fatti, situazioni e motivazioni psicologiche solo incidentalmente, durante un'attività di verifica o nel corso di una istruttoria tributaria. Il nodo potrà essere sciolto dalla giurisprudenza ma prima ancora riteniamo che l'Amministrazione possa e debba fornire in proposito la propria interpretazione delle norme con grande ausilio per gli uffici tributari. Per questo rivolgiamo un quesito alla Direzione Centrale degli Affari Giuridici e del Contenzioso -