CIRCOLARE AI COLLEGHI N°19/98
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Dirstat Finanze News
Sindacato Unitario dei quadri direttivi e dirigenti del Ministero delle Finanze
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documenti:
CONSIGLIO DI STATO : DEPOSITATA LORDINANZA N 646 - Bis / 1998
Pubblichiamo lordinanza pronunciata dalla Sez.4° del Consiglio di Stato presieduta da Walter Catallozzi depositata 5 giugno 1998.
"Visto lappello principale sub n. 1450/98 proposto dal MINISTERO DELLE FINANZE in persona del ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dallAvvocatura Generale dello stato presso cui è domiciliato per legge in Roma, Via dei Portoghesi 12;
contro
CONFEDIR e DIRSTAT FINANZE, rappresentati e difesi dallavvocato prof. Carlo Rienzi presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Roma, Viale delle Milizie, n. 9, appellanti incidentali;
per la riforma
dellordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - sez. II, 3 dicembre 1997, n. 264; visti gli atti e i documenti depositati con lappello; visto latto di costituzione in giudizio e di appello incidentale di Confedir e Dirstat Finanze; relatore alla camera di consiglio del 5 maggio 1998 il Consigliere Stefano Baccarini, udito lavv. Rienzi per gli appellanti incidentali, ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1. La Confedir e il sindacato Dirstat Finanze hanno impugnato dinanzi al TAR del Lazio con nove motivi di ricorso, chiedendone la sospensione dellefficacia i bandi concernenti le prove selettive per lammissione ai corsi di riqualificazione per la copertura dei posti disponibili nei profili professionali della sesta, settima ed ottava qualifica funzionale, adottati con tre distinti decreti dirigenziali del 23 giugno 1997, in attuazione del procedimento di cui allart. 3, commi 205, 206, e 207 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificati dallart. 6, comma 6 bis, del D.L. 31.12.1996, n. 669, convertito dalla legge 28.1.1997, n. 30.
DIRITTO
I commi 205, 206 e 207 dellart. 3 della legge 28.12.1995, n. 549, modificati dallart. 6, comma 6 bis, del D.L. 31.12.1996, n. 669, convertito dalla legge 28.1.1997, n. 30, istituiscono alcuni procedimenti interni - definiti di riqualificazione del personale - per la copertura dei posti disponibili nelle dotazioni organiche, dei livelli dal quinto al nono, degli uffici finanziari. Hanno titolo a partecipare a detti procedimenti i dipendenti dellamministrazione finanziaria in servizio al 31.12.1994 appartenenti a qualifiche funzionali immediatamente inferiori a quelle cui sono indirizzati i corsi - salvo che per laccesso alla settima qualifica funzionale - in possesso, alla data di pubblicazione del bando di ammissione, di unanzianità di almeno cinque anni e del titolo prescritto per laccesso al profilo professionale cui sono indirizzati i corsi, ovvero con unanzianità di servizio di almeno dieci anni e in possesso del titolo di studio inferiore a quello previsto per la qualifica cui si concorre (comma 206 lett. C). Laccesso ai corsi è subordinato al superamento di una prova selettiva scritta (comma 206 lett. B). A conclusione dei corsi, che hanno carattere teorico-pratico e vertono su materie attinenti ai profili professionali cui sono indirizzati i corsi stessi, i candidati sono sottoposti a una prova di carattere teorico-pratico relativa al profilo al quale è indirizzato il corso (comma 207 lett. d) ed e).
Acquisizioni, queste, occasionate da fattispecie di leggi regionali ma di ambito generale e che non vè motivo per non estendere alle leggi statali. Vero è che determinati procedimenti di concorso interno sono stati ritenuti legittimi, ma questo è avvenuto quando essi trovavano la loro ragion dessere in peculiari esigenze o situazioni. Così nel caso di concorsi interni per laccesso alla qualifica superiore sulla base dello svolgimento di fatto delle corrispondenti funzioni (sent. N. 369 del 1990). Nella presente fattispecie, invece, per laccesso ai procedimenti di riqualificazione professionale non è richiesto il pregresso esercizio di fatto di mansioni superiori. Il loro scopo è definito come quello "di incrementare lattività di controllo nonché di assicurare il massimo grado di efficienza dei servizi, la semplificazione e la trsparenza dei rapporti con i contribuenti". Ma tali finalità sono genericamente connesse allaffinamento della professionalità dei dipendenti e non sembrano costituire motivo valido per derogare al modello concorsuale, che richiede che la selezione avvenga con criteri di pubblicità, tali da prevedere e consentire la partecipazione anche agli estranei, assicurando così il reclutamento dei migliori.
Qui, invece, il concorso è preordinato non alla valorizzazione di professionalità preesistenti di dipendenti pubblici, come nel caso di esercizio di fatto di mansioni superiori - il che potrebbe giustificare la deroga in favore del concorso interno - ma alla verifica di una formazione professionale somministrata, con un corso teorico-pratico, allinterno del procedimento concorsuale medesimo a tutti i candidati ammessi: il che rende vieppiù ingiustificato labbandono della regola del concorso pubblico. In ogni caso, il conferimento di tutti i posti disponibili nelle qualifiche funzionali di riferimento al concorso interno appare di dubbia conformità al principio di buon andamento dellamministrazione. Va dunque sollevata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni in esame in riferimento allart. 97, terzo e primo comma, Costituzione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in s.g. (Sez. IV), visti gli artt. N. 1 Legge Costit. 9.2.1948, n. 1 e 23 legge 11.3.1957, n. 87:
dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dellart. 3, commi 205, 206 e 207, della legge 28.12.1995, n. 549, come modificati dallart. 6, comma 6 bis, del D.L. 31.12.1996, n. 669, convertito dalla legge 28.1.1997, n. 30, in riferimento agli artt. 97 comma 3 e 1, e 3 Costituzione;
dispone limmediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio;
ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Roma, 5 maggio 1998."
DISEGNO DI LEGGE OMNIBUS 2 - A.C. 4565 TER
Pubblichiamo il testo di alcuni articoli del disegno di legge suindicato, attualmente allesame della Commissione finanze della Camera dei Deputati.
Art. 31
In relazione alle esigenze funzionali connesse alla prima fase di attuazione della riforma dellAmministrazione finanziaria, i posti in organico della funzione dirigenziale disponibili alla data del 31 dicembre 1996 sono assegnati mediante scrutinio per merito comparativo al personale del Ministero delle Finanze, con esclusione del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, appartenente alle qualifiche ad esaurimento ed alla nona qualifica funzionale, in possesso di una anzianità di servizio reso nellamministrazione di almeno dieci anni, che svolga, senza demerito e per un periodo non inferiore a due anni, anche non continuativi, alla data di entrata in vigore della presente legge, funzioni di reggenza in uffici dirigenziali. I posti sono assegnati con decorrenza economica e giuridica dalla data di immissione nella funzione.
Allonere derivante dallattuazione del presente articolo, valutato in lire 3 miliardi per lanno 1998, si provvede mediante utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a titolo di avanzo di amministrazione del Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n.211.
Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.32
I candidati risultati idonei nei concorsi a primo dirigente banditi con la legge 10 luglio 1984, n.301, sono inseriti nel ruolo del Ministero delle finanze con la qualifica di primo dirigente.
NEL PROSSIMO NOTIZIARIO FAREMO SAPERE LE INIZIATIVE INTRAPRESE DAL SINDACATO