NEWS N°19 DEL 17/06/98

CIRCOLARE AI COLLEGHI N°19/98

Dirstat Finanze News

 

 

Sindacato Unitario dei quadri direttivi e dirigenti del Ministero delle Finanze

 

documenti:

CONSIGLIO DI STATO : DEPOSITATA L’ORDINANZA N 646 - Bis / 1998

Pubblichiamo l’ordinanza pronunciata dalla Sez.4° del Consiglio di Stato presieduta da Walter Catallozzi depositata 5 giugno 1998.

"Visto l’appello principale sub n. 1450/98 proposto dal MINISTERO DELLE FINANZE in persona del ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello stato presso cui è domiciliato per legge in Roma, Via dei Portoghesi 12;

contro

CONFEDIR e DIRSTAT FINANZE, rappresentati e difesi dall’avvocato prof. Carlo Rienzi presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Roma, Viale delle Milizie, n. 9, appellanti incidentali;

per la riforma

dell’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - sez. II, 3 dicembre 1997, n. 264; visti gli atti e i documenti depositati con l’appello; visto l’atto di costituzione in giudizio e di appello incidentale di Confedir e Dirstat Finanze; relatore alla camera di consiglio del 5 maggio 1998 il Consigliere Stefano Baccarini, udito l’avv. Rienzi per gli appellanti incidentali, ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

1. La Confedir e il sindacato Dirstat Finanze hanno impugnato dinanzi al TAR del Lazio con nove motivi di ricorso, chiedendone la sospensione dell’efficacia i bandi concernenti le prove selettive per l’ammissione ai corsi di riqualificazione per la copertura dei posti disponibili nei profili professionali della sesta, settima ed ottava qualifica funzionale, adottati con tre distinti decreti dirigenziali del 23 giugno 1997, in attuazione del procedimento di cui all’art. 3, commi 205, 206, e 207 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificati dall’art. 6, comma 6 bis, del D.L. 31.12.1996, n. 669, convertito dalla legge 28.1.1997, n. 30.

  1. Il TAR del Lazio - sez. II con ordinanza 3.12.1997, n. 2649 ha accolto la domanda cautelare, limitatamente alle procedure selettive per l’accesso alla sesta e all’ottava qualifica funzionale, sull’assunto del fumus bonis iuris del ricorso con particolare riferimento al quinto motivo, con cui si lamentava che fossero ammessi ai cosi di riqualificazione per l’accesso alla sesta e all’ottava qualifica funzionale dipendenti appartenenti a qualifiche funzionali non immediatamente inferiori a quelle per cui erano organizzati i corsi, in applicazione della legge n. 312/1980 non più in vigore.
  2. Avverso tale ordinanza ha proposto appello cautelare a questo Consiglio di Stato il Ministero delle finanze. Resistono all’appello i ricorrenti in primo grado, proponendo, altresì appello incidentale per la sospensione dell’efficacia del bando relativo alle prove selettive per l’ammissione ai corsi di riqualificazione delle settima qualifica funzionale.
  3. All’odierna camera di consiglio, udito il difensore degli appellanti incidentali, il ricorso è passato in decisione.

DIRITTO

  1. L’appello principale del Ministero delle finanze è stato deciso con separata ordinanza cautelare 5 maggio 1998, n. 646, di rigetto.
  2. Va ora esaminato l’appello incidentale dei ricorrenti in primo grado. Tale appello ripropone, nei confronti del provvedimento di indizione del bando concernente le prove selettive per l’ammissione ai corsi di riqualificazione per la copertura dei posti disponibili nei profili professionali della settima qualifica funzionale, censure di illegittimità costituzionale delle disposizioni di legge di cui il bando impugnato costituisce attuazione. Le relative questioni di legittimità costituzionale, pertanto, sono rilevanti al fine della decisione dell’appello cautelare.
  3. Esse dono, altresì, non manifestamente infondate.

I commi 205, 206 e 207 dell’art. 3 della legge 28.12.1995, n. 549, modificati dall’art. 6, comma 6 bis, del D.L. 31.12.1996, n. 669, convertito dalla legge 28.1.1997, n. 30, istituiscono alcuni procedimenti interni - definiti di riqualificazione del personale - per la copertura dei posti disponibili nelle dotazioni organiche, dei livelli dal quinto al nono, degli uffici finanziari. Hanno titolo a partecipare a detti procedimenti i dipendenti dell’amministrazione finanziaria in servizio al 31.12.1994 appartenenti a qualifiche funzionali immediatamente inferiori a quelle cui sono indirizzati i corsi - salvo che per l’accesso alla settima qualifica funzionale - in possesso, alla data di pubblicazione del bando di ammissione, di un’anzianità di almeno cinque anni e del titolo prescritto per l’accesso al profilo professionale cui sono indirizzati i corsi, ovvero con un’anzianità di servizio di almeno dieci anni e in possesso del titolo di studio inferiore a quello previsto per la qualifica cui si concorre (comma 206 lett. C). L’accesso ai corsi è subordinato al superamento di una prova selettiva scritta (comma 206 lett. B). A conclusione dei corsi, che hanno carattere teorico-pratico e vertono su materie attinenti ai profili professionali cui sono indirizzati i corsi stessi, i candidati sono sottoposti a una prova di carattere teorico-pratico relativa al profilo al quale è indirizzato il corso (comma 207 lett. d) ed e).

  1. Tale procedimento, quindi, si risolve nel conferimento mediante concorso interno di tutti i posti disponibili nelle dotazioni organiche, nelle qualifiche funzionali in esame. Al riguardo la Corte Costituzionale ha avvertito che:

  1. la regola di cui all’ultimo comma dell’art. 97 Cost. va intesa nel senso che anche il passaggio ad una fascia funzionale superiore, comportando l’accesso ad un nuovo posto di lavoro, corrispondente a funzioni più elevate, è una figura di reclutamento soggetta alla stessa regola del pubblico concorso (sentt. N. 487 del 1991, e n. 313 del 1994);
  2. i concorsi interni totalmente riservati al personale dell’amministrazione che li bandisce sono, pertanto, costituzionalmente illegittimi (sent. N. 313 del 1994), anche in relazione al fatto che, oltre a reintrodurre surrettiziamente il modello della carriera in una nuova disciplina che ne presuppone, invece, il superamento, si riverberano negativamente anche sul principio di buon andamento (sent. N. 333 del 1993).

Acquisizioni, queste, occasionate da fattispecie di leggi regionali ma di ambito generale e che non v’è motivo per non estendere alle leggi statali. Vero è che determinati procedimenti di concorso interno sono stati ritenuti legittimi, ma questo è avvenuto quando essi trovavano la loro ragion d’essere in peculiari esigenze o situazioni. Così nel caso di concorsi interni per l’accesso alla qualifica superiore sulla base dello svolgimento di fatto delle corrispondenti funzioni (sent. N. 369 del 1990). Nella presente fattispecie, invece, per l’accesso ai procedimenti di riqualificazione professionale non è richiesto il pregresso esercizio di fatto di mansioni superiori. Il loro scopo è definito come quello "di incrementare l’attività di controllo nonché di assicurare il massimo grado di efficienza dei servizi, la semplificazione e la trsparenza dei rapporti con i contribuenti". Ma tali finalità sono genericamente connesse all’affinamento della professionalità dei dipendenti e non sembrano costituire motivo valido per derogare al modello concorsuale, che richiede che la selezione avvenga con criteri di pubblicità, tali da prevedere e consentire la partecipazione anche agli estranei, assicurando così il reclutamento dei migliori.

Qui, invece, il concorso è preordinato non alla valorizzazione di professionalità preesistenti di dipendenti pubblici, come nel caso di esercizio di fatto di mansioni superiori - il che potrebbe giustificare la deroga in favore del concorso interno - ma alla verifica di una formazione professionale somministrata, con un corso teorico-pratico, all’interno del procedimento concorsuale medesimo a tutti i candidati ammessi: il che rende vieppiù ingiustificato l’abbandono della regola del concorso pubblico. In ogni caso, il conferimento di tutti i posti disponibili nelle qualifiche funzionali di riferimento al concorso interno appare di dubbia conformità al principio di buon andamento dell’amministrazione. Va dunque sollevata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni in esame in riferimento all’art. 97, terzo e primo comma, Costituzione.

  1. Sotto altro profili, appare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della normazione in esame in riferimento all’art. 3 Costituzione, in relazione alla difformità di regime giuridico per l’accesso ai profili professionali rispetto alle altre amministrazioni dello Stato.
  2. La pronuncia sull’appello cautelare incidentale va riservata all’esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in s.g. (Sez. IV), visti gli artt. N. 1 Legge Costit. 9.2.1948, n. 1 e 23 legge 11.3.1957, n. 87:

dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 205, 206 e 207, della legge 28.12.1995, n. 549, come modificati dall’art. 6, comma 6 bis, del D.L. 31.12.1996, n. 669, convertito dalla legge 28.1.1997, n. 30, in riferimento agli artt. 97 comma 3 e 1, e 3 Costituzione;

dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio;

ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, 5 maggio 1998."

DISEGNO DI LEGGE OMNIBUS 2 - A.C. 4565 TER

Pubblichiamo il testo di alcuni articoli del disegno di legge suindicato, attualmente all’esame della Commissione finanze della Camera dei Deputati.

Art. 31

In relazione alle esigenze funzionali connesse alla prima fase di attuazione della riforma dell’Amministrazione finanziaria, i posti in organico della funzione dirigenziale disponibili alla data del 31 dicembre 1996 sono assegnati mediante scrutinio per merito comparativo al personale del Ministero delle Finanze, con esclusione del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, appartenente alle qualifiche ad esaurimento ed alla nona qualifica funzionale, in possesso di una anzianità di servizio reso nell’amministrazione di almeno dieci anni, che svolga, senza demerito e per un periodo non inferiore a due anni, anche non continuativi, alla data di entrata in vigore della presente legge, funzioni di reggenza in uffici dirigenziali. I posti sono assegnati con decorrenza economica e giuridica dalla data di immissione nella funzione.

All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in lire 3 miliardi per l’anno 1998, si provvede mediante utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a titolo di avanzo di amministrazione del Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n.211.

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art.32

I candidati risultati idonei nei concorsi a primo dirigente banditi con la legge 10 luglio 1984, n.301, sono inseriti nel ruolo del Ministero delle finanze con la qualifica di primo dirigente.

NEL PROSSIMO NOTIZIARIO FAREMO SAPERE LE INIZIATIVE INTRAPRESE DAL SINDACATO